Art. 1

In vigore dal 30 dic 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 2 aprile 1951, n. 291, che ha disposto il IX censimento generale della popolazione e il III censimento generale dell'industria e commercio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1951, n. 981, concernente le norme per l'esecuzione dei censimenti medesimi; Visti i fogli del IX censimento generale della popolazione eseguito il 4 novembre 1951 e le risultanze delle operazioni di spoglio compiute dall'Istituto centrale di statistica; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Articolo unico La popolazione residente in ciascun Comune della Repubblica, censita al 4 novembre 1951 e indicata nell'unita tabella firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, è dichiarata popolazione legale alla data anzidetta e fino al censimento successivo, giusta l'art. 2, lettera a), della legge 2 aprile 1951, n. 291, salvo le variazioni numeriche della detta popolazione dipendenti da eventuali variazioni territoriali nella circoscrizione comunale, posteriori alla suindicata data del 4 novembre 1951. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 novembre 1954 EINAUDI SCELBA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1954 Atti dei Governo, registro n. 87, foglio n. 85. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-03;1149#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo