Art. 1
In vigore dal 30 dic 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 2 aprile 1951, n. 291, che ha disposto il IX censimento generale della popolazione e il III censimento generale dell'industria e commercio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1951, n. 981, concernente le norme per l'esecuzione dei censimenti medesimi;
Visti i fogli del IX censimento generale della popolazione eseguito il 4 novembre 1951 e le risultanze delle operazioni di spoglio compiute dall'Istituto centrale di statistica;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Articolo unico
La popolazione residente in ciascun Comune della Repubblica, censita al 4 novembre 1951 e indicata nell'unita tabella firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, è dichiarata popolazione legale alla data anzidetta e fino al censimento successivo, giusta l'art. 2, lettera a), della legge 2 aprile 1951, n. 291, salvo le variazioni numeriche della detta popolazione dipendenti da eventuali variazioni territoriali nella circoscrizione comunale, posteriori alla suindicata data del 4 novembre 1951.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 novembre 1954
EINAUDI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1954
Atti dei Governo, registro n. 87, foglio n. 85. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-03;1149#art-1