Art. 1
In vigore dal 20 feb 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il regio decreto 16 maggio 1935, n. 1645, col quale l'abitato di Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma, fu ammesso al beneficio del trasferimento parziale a cura e spese dello Stato;
Considerato che è stata riconosciuta l'opportunità di provvedere al consolidamento dell'abitato anziché al parziale trasferimento;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1514, emesso nell'adunanza del 22 luglio 1954;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma, restando annullato il sopracitato regio decreto 16 maggio 1935, n. 1645, col quale l'abitato medesimo fu ammesso al beneficio del trasferimento parziale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Dogliani, addì 30 ottobre 1954
EINAUDI
ROMITA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 87. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-10-30;1323#art-1