Art. 1

In vigore dal 5 gen 1955
N. 1173. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per il tesoro, l'art. 51 dello statuto dell'istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma, viene modificato come segue: "Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta". Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1954 Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 76. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-10-30;1173#art-1

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