Art. 1

In vigore dal 5 apr 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1904; 4 maggio 1942, n. 557; 5 settembre 1942, n. 1120; e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 612; 23 settembre 1949, n. 931; 30 ottobre 1949, n. 1059; 5 aprile 1950, n. 284; 30 ottobre 1950, n. 1277; 31 ottobre 1950, n. 1311; 18 aprile 1951, n. 934; 30 luglio 1951, n. 1304; 27 ottobre 1951, n. 1680; 19 settembre 1952, n. 4551; 25 agosto 1953, n. 1117; 26 aprile 1954, n. 738; 30 giugno 1954, n. 753; 31 luglio 1954, n. 865 e 24 agosto 1954, n. 987; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica, istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 125 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del Seminario di urbanistica presso la Facoltà di architettura, col conseguente spostamento degli articoli successivi. Art. 126. - Presso la Facoltà di architettura è istituito il Seminario di urbanistica, che si propone di eseguire indagini, studi e ricerche di carattere urbanistico, demografico, geografico, storico e tecnico e compilare e utilizzare statistiche per la preparazione dei piani urbanistici. A tale fine saranno ammessi a frequentare il Seminario coloro che siano in possesso di una laurea conferita dalle Università e dagli Istituti superiori della Repubblica ed i laureandi in architettura, e in ingegneria. Art. 127. - Il Seminario avrà una sua biblioteca specializzata che, coordinata con la biblioteca della Facoltà di architettura, funzionerà come filiazione di essa. Art. 128. - La direzione del Seminario di urbanistica sarà affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo della Facoltà di architettura nominato, per un triennio, dal rettore su proposta del Consiglio di Facoltà. Art. 129. - Al Seminario di urbanistica è addetto un assistente il quale, oltre ai doveri inerenti al suo ufficio, avrà cura della biblioteca di esso. Art. 130. - Il Seminario predetto potrà eventualmente disporre di borse di studio che verranno conferite su proposta del Consiglio della Facoltà di architettura in base alle modalità che saranno da esso stabilite. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addì 29 ottobre 1954 EINAUDI ERMINI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1955 Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 95. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-10-29;1465#art-1

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