Art. 20
In vigore dal 16 giu 1955
Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi.
Per la nomina dei personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.
In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.
Quando funzionino scuole staccate a norma dell' del presente decreto il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-10-26;1558#art-20