Art. 13
In vigore dal 15 giu 1955
Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misti a di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.
Agli alunni può inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito di garanzia per eventuali danni.
La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-10-26;1556#art-13