Art. 9

In vigore dal 12 giu 1955
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; meccanica applicata; scienze fisiche e chimiche applicate; meccanica tecnica; disegno; disegno tecnico; tecnologia meccanica; tecnologia del legno; tecnologia del modellista; tecnologia tintoria; tessitura; disegno tessile; filatura; elettrotecnica; chimica; economia aziendale; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-10-26;1554#art-9

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