Art. 1

In vigore dal 12 feb 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225; 20 settembre 1928, n. 2251; 31 ottobre 1929, n. 2473; 30 ottobre 1930, n. 1916; 22 ottobre 1931, n. 1339; 27 ottobre 1932, n. 2098; 13 dicembre 1934, n. 2408; 1 ottobre 1936, n. 2462; 27 ottobre 1937, n. 2170; 9 maggio 1939, n. 1314; 5 ottobre 1939, n. 1744; 26 ottobre 1940, n. 2071; 27 aprile 1942, n. 469 e 24 ottobre 1942, n. 1652, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1689, e con decreti del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1949, n. 97; 30 ottobre 1949, n. 1169; 31 ottobre 1950, n. 1309; 11 aprile 1951, n. 566; 27 ottobre 1951, n. 1801; 25 marzo 1952, n. 872; 25 luglio 1952, n. 1351; 12 settembre 1952, n. 3861; 30 ottobre 1952, n. 4558; 11 marzo 1953, n. 546; 11 marzo 1953, n. 756; 6 ottobre 1953, n. 1089; 23 marzo 1954, n. 743 e 10 aprile 1954, n. 737; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentita il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Sono modificate le norme generali dello statuto dell'Università di Pisa relative alle scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia, di cui agli articoli 150 e seguenti, nonché le norme particolari relative all'ordinamento delle scuole di perfezionamento in "pediatria", "ostetricia e ginecologia", "otorinolaringoiatria", "oculistica", "medicina del lavoro", "urologia", "igiene", "clinica dermosifilopatica", "medicina generale", "ematologia", "malattie nervose e mentali", "nipiologia e paidologia", "odontoiatria e protesi dentaria", "medicina delle assicurazioni", "tisiologia" e "cardiologia". Sono inoltre istituite le scuole di perfezionamento in "ortopedia e traumatologia" ed in "oncologia". NORME GENERALI Scuole e corsi di specializzazione e di perfezionamento annessi alla Facoltà di medicina e chirurgia Art. 150. Le scuole e i corsi della Facoltà di medicina e chirurgia, tanto di perfezionamento che di specializzazione, hanno lo scopo di incrementare gli studi ed impartire ai laureati una preparazione particolare nelle varie specialità della medicina e chirurgia. Esse, salvo che non sia diversamente disposto nelle norme particolari, conducono al conseguimento del diploma di specialista nel corrispondente ramo della medicina e chirurgia. Art. 151. Nei singoli statuti, sono indicati la durata dei corsi, la sede e il direttore. Quando la direzione dell'Istituto presso il quale la scuola ha sede non è tenuta da un professore di ruolo, il direttore della scuola sarà nominato dal Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia. Il Consiglio di ciascuna scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduta dal direttore. Art. 152. Alle scuole sono ammessi, salvo che non sia diversamente disposto nelle norme particolari delle scuole stesse, i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Non è permessa l'iscrizione contemporanea a più scuole o corsi di perfezionamento o di specializzazione. Art. 153. Il numero massimo di allievi che annualmente possono essere accolti al primo corso di ciascuna scuola, è fissato anno per anno dal Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola o corso in rapporto alle possibilità didattiche dei vari Istituti presso i quali gli allievi devono compiere gli studi. L'immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione, le cui modalità sono determinate dal direttore della scuola, secondo le particolari esigenze di ciascun corso di studi. Per ciascuna scuola può essere stabilito un numero minimo di iscrizioni; qualora questo numero non venga raggiunto, il direttore della scuola ha facoltà di non iniziare i corsi, se, tuttavia, questi vengono iniziati, devono essere portati al termine qualunque sia il numero degli iscritti. Art. 154. Le domande di ammissione ad una scuola o corso, devono essere dirette al rettore e presentate all'Ufficio di segreteria dell'Università corredate dei documenti prescritti e degli altri eventuali titoli che l'aspirante ritenga opportuno di unire: domande e documenti vengono trasmessi al direttore di ciascuna scuola o corso, per l'espletamento dell'esame di ammissione, terminato il quale vengono da lui restituite all'Ufficio di segreteria. Art. 155. Il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia può concedere, su proposta del direttore della scuola, l'abbreviazione di un solo anno e l'esonero dall'obbligo di sostenere gli esami, dello stesso anno, a coloro che abbiano acquistato, dopo la laurea, una particolare competenza nella specialità alla quale intendono dedicarsi. Art. 156. La durata dei corsi e l'ordine degli studi vengono fissati dalle norme particolari di ciascuna scuola, ai cui direttori spetta il compito di stabilire le modalità relative allo svolgimento degli insegnamenti e all'accertamento della frequenza. Art. 157. Gli insegnamenti vengono, di regola, affidati ai professori ufficiali della Facoltà di medicina e chirurgia, o di altre Facoltà. Quando ad essi invece, si debba provvedere diversamente, i relativi incarichi devono essere approvati dal Consiglio di Facoltà, su proposta del direttore della scuola. Art. 158. Al termine di ogni anno gli allievi devono superare gli esami di profitto stabiliti per ciascuna scuola per accedere all'anno di corso successivo o all'esame di diploma. Tali esami sono sostenuti per singole materie o per gruppi di materie affini, secondo quanto prescritto dalle norme particolari di ciascuna scuola o in mancanza, dal Consiglio della scuola stessa. Le Commissioni per gli esami di profitto vengono nominate dal preside delle Facoltà e sono composte di tre membri o di cinque membri, nel caso di esami a gruppo, di cui almeno uno libero docente o cultore della materia. Art. 159. Per essere ammessi all'esame di diploma, gli iscritti devono, aver seguito i corsi e superato gli esami di profitto stabiliti per ciascuna scuola. Devono, inoltre, essere in regola con il pagamento delle tasse e soprattasse e contributi. Art. 160. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione originale scritta, su argomento scelto dal candidato e approvato dal direttore della scuola, e in prove tecniche e pratiche che siano ritenute opportune dal Consiglio della scuola. Le Commissioni per gli esami di diploma sono nominate dal preside della Facoltà e si compongono di sette membri, dei quali almeno quattro scelti fra gli insegnanti della scuola e uno libero docente o cultore della materia. Art. 161. Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti ai pagare annualmente, sono fissati dal Consiglio di amministrazione su proposta della Facoltà di medicina e chirurgia e su parere del Senato accademico. L'ammontare dei contributi viene stabilito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udita la Facoltà e scuola. La tassa di diploma è fissata nella misura di L. 6000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, numero 1551. NORME PARTICOLARI Scuola di perfezionamento in pediatria Art. 162. La scuola ha la durata di due anni. Ha sede presso la clinica pediatrica il cui professore di ruolo è direttore della scuola. Art. 163. Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1) embriologia e anatomia del bambino; 2) patologia fetale; 3) patologia, semeiotica e clinica pediatrica medica; 4) terapia; 5) malattie infettive contaggiose più frequenti nell'infanzia; 6) chirurgia infantile, con speciale riguardo all'ortopedia; 7) anatomia patologica delle principali malattie infantili; 8) radiologia e terapia fisica nelle malattie dell'infanzia; 9) igiene sociale dell'infanzia e nozioni di igiene scolastica; 10) profilassi antitubercolare; 11) nozioni di oculistica; 12) nozioni di dermosifilopatica; 13) nozioni di otorinolaringoiatrica; 14) nozioni di odontoiatrica. Art. 164. I corsi teorici sono integrati da internati ed esercitazioni pratiche da effettuarsi per turni. L'internato si intende continuativo per la clinica pediatrica nella sue varie sezioni e negli ambulatori e nei laboratori. Art. 165. Gli esami di profitto sono dati per gruppi alla fine del primo anno e prima dell'esame di diploma, secondo le disposizioni del Consiglio della scuola. Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia. Art. 166. La scuola ha la durata di quattro anni. Ha sede presso la clinica ostetrico-ginecologica il cui professore di ruolo è il direttore della scuola. Art. 167. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1) semeiologia; 2) indagini cliniche e di laboratorio; 3) diagnostica; 4) clinica e terapia; 5) radiologia nel campo ostetrico e ginecologico; 6) urologia nel campo ostetrico e ginecologico. Durante i corsi saranno tenute conferenze su vari argomenti complementari. Art. 168. Gli iscritti dovranno presenziare le lezioni di clinica ostetrico-ginecologica impartite agli studenti e le conferenze che per essi siano tenute. Inoltre, a norma dei turni, devono fissare servizio di guardia diurno e notturno nella clinica e adempiere a tutte le mansioni di assistenza che vengono loro affidate. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le esercitazioni di laboratorio. Art. 169. Alla fine di ogni anno gli iscritti devono sostenere un esame di profitto con presentazione e discussione di un caso clinico di ostetricia e ginecologia seguito durante il corso. Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria Art. 170. La scuola ha la durata di tre anni. Ha sede presso la clinica otorinolaringoiatrica il cui professore di ruolo è il direttore della scuola. Art. 171. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1) nozioni di embriologia e di anatomia del naso, della faringe, della laringe e dell'orecchio; 2) nozioni di fisiologia dei detti organi; 3) nozioni di patologia generale relativa a detti organi; 4) nozioni di anatomia patologica delle principali lesioni della specialità; 5) semeiotica e tecnica endoscopica; 6) clinica delle malattie dell'orecchio, naso, seni accessori, faringe, laringe, esofago; 7) tecnica operatoria dei diversi interventi; 8) nozioni di igiene; 9) nozioni di pediatria; 10) nozioni di medicina legale; 11) nozioni di oculistica; 12) nozioni di neurologia. Art. 172. I corsi teorici sono integrati da internati ed esercitazioni pratiche da effettuarsi per turni. L'internamento si intende continuativo per la clinica otorinolaringoiatrica, nelle sue varie sezioni e negli ambulatori e nei laboratori. Art. 173. Gli esami di profitto sono dati per gruppi alla fine di ogni anno di corso e prima dell'esame di diploma, secondo le disposizioni del Consiglio della scuola. Scuola di specializzazione in oculistica Art. 174. La scuola ha la durata di tre anni. Ha sede presso la clinica oculistica il cui professore di ruolo è direttore della scuola. Art. 175. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1) anatomia dell'occhio; 2) fisiologia dell'occhio; 3) anatomia patologica dell'occhio; 4) semeiotica e clinica delle malattie oculari; 5) diottrica. Art. 176. I corsi teorici sono integrati da internati ed esercitazioni pratiche. L'internato si intende continuativo per la clinica oculistica nelle sue varie sezioni e negli ambulatori e nei laboratori. Art. 177. Gli esami di profitto sono dati per gruppo alla fine di ogni anno e prima dell'esame di diploma, secondo le disposizioni del Consiglio della scuola. Scuola di perfezionamento in medicina del lavoro Art. 178. La scuola ha la durata di due anni. Ha sede presso la clinica medica il cui professore di ruolo è il direttore della scuola. Art. 179. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1) fisiologia, fisiopatologia ed organizzazione scientifica del lavoro; 2) igiene del lavoro; 3) avvelenamenti professionali; 4) legislazione e questioni giuridiche attinenti alle malattie del lavoro; 5) le malattie del lavoro ed i loro rapporti: a) colla clinica e colla patologia medica; b) colla clinica pediatrica; c) colla clinica ostetrico-ginecologica; d) colla clinica oculistica; e) colla clinica dermosifilopatica; f) colla clinica neuropatologica; g) colla clinica otorinolaringoiatrica; 6) gli infortuni del lavoro: legislazione e questioni giuridiche attinenti agli infortuni del lavoro ed i loro rapporti colla traumatologia, colla clinica oculistica, colla clinica neuropatologica, colla clinica otorinolaringoiatrica, colla radiologia. La valutazione del danno negli infortuni; 7) l'opera assistenziale del medico nell'industria; 8) le assicurazioni sociali: a) contro la tubercolosi; b) per la invalidità e vecchiaia; c) contro la disoccupazione. Art. 180. I corsi saranno integrati da internati in Istituti scelti dalla Direzione della scuola e da conferenze su argomenti collaterali scelti dal direttore. Scuola di specializzazione in urologia Art. 181. La scuola ha la durata di tre anni ed ha sede presso la clinica chirurgica generale il cui professore di ruolo è direttore della scuola. Art. 182. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1) anatomia, fisiologia ed embriologia del sistema ordinario; 2) anatomia patologica del sistema ordinario; 3) le malattie mediche del rene; 4) le malattie veneree; 5) clinica urologica; 6) radiologia urinaria; 7) medicina operatoria urinaria. Art. 183. Sono obbligatori i periodi di internato nella clinica chirurgica, fissati dalla Direzione della scuola. Art. 184. I corsi saranno integrati da conferenze su argomenti vari. Scuola di perfezionamento in ematologia Art. 185. La scuola ha la durata di due anni. Il direttore dell'Istituto di anatomia patologica presso cui ha sede la scuola è il direttore della scuola. Art. 186. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1) anatomia e istologia normale e patologia degli organi ematopoietici e del sangue; 2) fisiologia del sangue e degli organi ematopoietici; 3) patologia generale del circolo periferico; 4) tecnica e diagnostica ematologica con esercitazioni istologiche, sierologiche, biochimiche, ecc.; 5) malattie del sangue e degli organi ematopoietici, con speciale riguardo alla anatomia patologica; 6) clinica delle malattie del sangue. Art. 187. I corsi tecnici e pratici sono tenuti nell'Istituto di anatomia patologica e nell'Istituto di patologia generale; le lezioni, dimostrazioni ed esercitazioni cliniche sono tenute nella clinica medica generale. Scuola di specializzazione in medicina generale. Art. 188. La scuola ha la durata di quattro anni ed ha sede presso la clinica medica il cui professore di ruolo è direttore della scuola. Art. 189. Le discipline specifiche di insegnamento e le esercitazioni di laboratorio sono stabilite dalla Direzione della scuola, che, anno per anno, stabilisce i turni degli internati prescritti. Per le materie proprie della scuola debbono essere tenuti corsi appositi; per le discipline che non formano direttamente oggetto della specializzazione i corsi di insegnamento e le esercitazioni possono essere sostituiti da periodi di internato nei rispettivi Istituti. Art. 190. Gli allievi sono tenuti ad osservare scrupolosamente l'orario delle lezioni e delle esercitazioni ed a compiere i turni di internato stabiliti dall'ordinamento della scuola. Il servizio di internato comporta, sotto la vigilanza del direttore, l'adempimento di tutte le funzioni di assistente. A controllo della presenza degli allievi è prescritto un registro a firma. Art. 191. Gli allievi possono ottenere un mese all'anno di vacanze, preferibilmente nel periodo estivo. Un numero di assenze superiore nel complesso a 60 giorni in un anno, rende non valido l'anno accademico. Art. 192. Gli allievi durante gli anni di corso di specializzazione, non possono, sotto pena di esclusione dalla scuola, tenere altre occupazioni, anche non di carattere professionale, che li distolgano dai loro doveri verso la scuola stessa. Art. 193. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° anno: Semeiotica medica - Patologia dei singoli apparati e sistemi - Diagnostica radiologica - Anatomia ed istologia patologica. 2° anno: Semeiologia medica - Patologia dei singoli apparati e sistemi - Anatomia e istologia patologica - Metodologia delle indagini di laboratorio a scopi clinici - Battereologia clinica. 3° anno: Patologia dei singoli apparati e sistemi - Terapia - Metodologia di laboratorio a scopi clinici. 4° anno: Patologia dei singoli apparati e sistemi articolazioni - Terapia - Elettrocardiografia. Art. 194. Ogni mese gli allievi sono tenuti a riferire su un caso clinico o su un argomento prestabilito dal direttore. La Direzione della scuola potrà integrare i corsi con conferenze su argomenti speciali. Scuola di specializzazione in malattie nervose e mentali Art. 195. La scuola ha la durata di tre anni, ha sede presso la clinica delle malattie nervose e mentali il cui professore di ruolo è il direttore della scuola. Art. 196. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1) anatomia del sistema nervoso; 2) fisiologia e fisiopatologia del sistema nervoso; 3) istologia e istopatologia del sistema nervoso; 4) semeiotica neurologica e psichiatrica; 5) patologia speciale delle malattie nervose e mentali; 6) diagnostica delle malattie nervose e mentali; 7) nozioni di psicologia teorica sperimentale; 8) terapia delle malattie nervose e mentali; 9) nozioni di tecnica manicomiale. Art. 197. Tutti gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni delle singole materie ed alle esercitazioni. Art. 198. È obbligatoria la frequenza giornaliera della clinica, la partecipazione alla visita mattutina degli ammalati ricoverati, alla collaborazione con gli assistenti effettivi nel disbrigo delle cartelle cliniche, alle visite ambulatorie e a tutte quelle altre mansioni che verranno loro affidate. È obbligatorio altresì la frequenza alle lezioni del corso ufficiale di clinica delle malattie nervose e mentali tenuto dal direttore ed alle esercitazioni. Ove il direttore lo richiederà, è obbligatorio il servizio di guardia diurno e notturno della clinica seguendo particolari turni che verranno fissati in precedenza. Art. 199. Al termine del corso gli iscritti dovranno superare una prova di esame generale sulle materie trattate durante il corso stesso e potranno essere ammessi all'esame di diploma. Scuola di specializzazione in dermosifilopatica Art. 200. La scuola ha la durata di due anni. Ha sede presso la clinica dermosifilopatica il cui professore di ruolo è direttore della scuola. Art. 201. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1) anatomia e istologia della cute e degli organi sessuali; 2) patologia generale della cute e degli organi sessuali; 3) patologia semeiotica e clinica dermatologica; 4) venerologia clinica (sifilide ed altre malattie veneree); 5) terapia medica dermatologica ed endemia chirurgica; 6) radiologia e terapia fisica dermatologica; 7) terapia venerologica; 8) igiene della cute, profilassi dermatologica (dermatosi professionale, ecc.); 9) profilassi antivenerea. Art. 202. Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo della frequenza ai corsi e alle relative esercitazioni frequentando abitualmente la clinica dermatologica quali medici interni. Art. 203. Gli esami di profitto sono dati per gruppi alla fine dei due anni di corso. Alla fine del secondo anno segue l'esame di diploma. Scuola di perfezionamento in medicina delle assicurazioni Art. 204. La scuola ha la durata di due anni ed ha sede presso l'Istituto di medicina legale. Il direttore di tale Istituto è direttore della scuola. Art. 205. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° anno: 1) medicina delle assicurazioni; 2) medicina mutualistica; 3) diritto assicurativo; 4) storia della medicina con particolare riguardo alla evoluzione dell'assistenza sociale; 5) semeiotica medica legale; 6) tecnica autopsica. 2° anno: 1) medicina delle assicurazioni; 2) medicina mutualistica; 3) diritto assicurativo; 4) medicina del lavoro; 5) igiene del lavoro; 6) tecnologia concernente tecnicopatie assicurative. Art. 206. L'insegnamento sarà impartito con corsi e con esercitazioni pratiche di laboratorio. Art. 207. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni di laboratorio che ne formano il complemento indispensabile. Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria Art. 208. La scuola ha la durata di due anni. Ha sede presso la clinica odontoiatrica, il cui professore di ruolo è direttore di scuola. Art. 209. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° anno: 1) patologia; 2) radiologia odontoiatrica; 3) chirurgia dentale; 4) nozioni sui materiali adoperati in odontoiatria, protesi dentale e ortodontoiatria; 5) terapia odontoiatrica. 2° anno: 1) clinica odontoiatrica; 2) ortodonzia. Art. 210. L'insegnamento verrà impartito coi corsi speciali e con esercitazioni pratiche di clinica, di costruzioni di apparecchi. Saranno tenute altresì conferenze su argomenti di anatomia, fisiologia, patologia generale, anatomia patologica, microbiologia, farmacologia e medicina interna, alla fine di ogni anno di corso i candidati debbono presentare alla Commissione esaminatrice i lavori di tecnica eseguiti. Art. 211. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni tecniche che ne formano il complemento indispensabile. Art. 212. Alla fine di ogni anno gli iscritti dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie di insegnamento divise in due gruppi: uno di materie teoriche ed uno di materie pratiche. Scuola di perfezionamento in cardiologia Art. 213. La scuola ha la durata di due anni. Ha sede presso la clinica medica il cui professore di ruolo è direttore della scuola. Art. 214. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° anno: 1) patologia e clinica dell'apparato cardiovascolare; 2) anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare; 3) semeiotica fisica dell'apparato vascolare; 4) semeiotica strumentale dell'apparato cardiovascolare. 2° anno: 1) patologia e clinica dell'apparato cardiovascolare; 2) radiologia cardiovascolare; 3) terapia del cuore e dell'apparato circolatorio. Oltre agli insegnamenti teorici saranno svolte esercitazioni pratiche alle quali gli iscritti hanno l'obbligo di intervenire. Saranno tenute altresì conferenze su argomenti di fisiopatologia generale del cuore e del circolo, di anatomia ed embriologia cardiologica, di fisiologia, di farmacologia, di medicina sociale e del lavoro. Art. 215. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare in modo continuativo le esercitazioni e le lezioni e di prestare servizio nella clinica medica della Università di Pisa come gli assistenti volontari. Scuola di perfezionamento in tisiologia Art. 216. La scuola ha la durata di due anni. Ha sede presso la la clinica medica il cui professore di ruolo è direttore della scuola. Art. 217. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° anno: 1) patologia e clinica della tubercolosi polmonare; 2) anatomia patologica della tbc polmonare; 3) semeiotica fisica e funzionale della tbc polmonare; 4) radiologia della tbc polmonare. 2° anno: 1) patologia e clinica della tbc polmonare; 2) radiologia della tbc polmonare; 3) chirurgia della tbc polmonare; 4) terapia della tbc polmonare. Oltre agli insegnamenti teorici saranno svolte esercitazioni pratiche alle quali gli allievi hanno l'obbligo di intervenire. Art. 218. Durante i due anni del corso saranno tenute conferenze su argomenti vari: anatomia e fisiologia degli organi respiratori; batteriologia dell'infezione immunità nella tbc; patologia e clinica della tbc sull'infanzia; tbc e gravidanza; tbc extra polmonare; cute e tbc; igiene e profilassi della tbc; previdenza sociale e medicina assicurativa; tecnica dispensariale. Art. 219. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le esercitazioni e le lezioni e di prestare servizio continuativo nella clinica medica dell'Università di Pisa. Scuola di specializzazione in igiene e sanità pubblica Art. 220. Alla scuola di specializzazione in igiene e sanità pubblica possono iscriversi oltre i laureati in medicina e chirurgia, anche quelli in scienze biologiche. La scuola ha la durata di due anni ed ha sede presso l'istituto di igiene. Il direttore di tale Istituto è direttore della scuola. Art. 221. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° anno: 1) microbiologia e immunologia applicata all'igiene; 2) geologia, chimica e fisica applicata all'igiene; 3) demografia e statistica sanitaria e legislazione sanitaria; 4) igiene generale (aria, suolo, acqua, alimentazione, ecc.); 5) epidemiologia generale e profilassi. 2° anno: 1) microbiologia e parassitologia applicata all'igiene (2° corso); 2) epidemiologia speciale; 3) igiene speciale (infantile), scolastica, urbana, rurale, ospitaliere, dei trasporti, ecc.; 4) patologia e clinica delle malattie da infezione e da carenze alimentari; 5) ingegneria sanitaria. Questi insegnamenti sono integrati da esercitazioni teoriche e pratiche e da visite e sopraluoghi ad impianti di carattere igienico-sanitario. A complemento degli insegnamenti e delle esercitazioni sono tenuti cicli di conferenze su argomenti attinenti alla disciplina igienica ed alla organizzazione dei servizi sanitari. Art. 222. È obbligatoria la frequenza ai singoli corsi nonché alle esercitazioni pratiche. Gli iscritti devono presenziare anche le lezioni di igiene e di microbiologia impartite agli studenti di medicina e chirurgia ed a quelli di ingegneria. Gli allievi sono tenuti ad osservare scrupolosamente l'orario delle lezioni e delle esercitazioni e a compiere turni di internato stabiliti dal direttore della scuola. Il servizio di internato comporta l'adempimento di tutte le funzioni di assistente. Art. 223. Per conseguire il certificato annuale di profitto, gli iscritti devono sottoporsi ad una prova consistente nello svolgimento di un tema scritto, di un esame orale e di prove pratiche di laboratorio, relative al programma svolto durante l'anno in corso. Corso di perfezionamento in nipiologia e paidologia Art. 224. Il corso ha la durata di un anno ed ha sede presso la clinica pediatrica, il cui professore di ruolo è il direttore della scuola. Art. 225. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1) eugenia ed eugenetica; 2) ortogenesi; sviluppo fisico e sviluppo psichico; 3) pedagogia; 4) psicologia applicata; 5) assistenza all'infanzia. Legislazione sociale. Art. 226. I corsi teorici sono integrati da esercitazioni pratiche. Tutti gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza ai corsi ed alle esercitazioni. Alla fine dell'anno gli iscritti al corso sosterranno gli esami di profitto e discuteranno una tesi scritta. Superate tali prove essi conseguiranno il relativo certificato di frequenza e di esami. Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia Art. 227. La scuola ha la durata di tre anni ed ha sede presso la clinica ortopedica. Il direttore della scuola è il professore di ruolo della materia. Art. 228. Le materie di insegnamento sono: 1° e 2° anno: 1) anatomia degli organi di movimento; 2) patologia delle lesioni delle ossa e delle articolazioni, deformità; 3) semeiotica ortopedica e traumatologica; 4) tecnica operatoria ortopedica e traumatologica; 5) fondamenti di radiologia e radioterapia; 6) terapia fisica. 3° anno: 1) clinica ortopedica e traumatologica; 2) radiodiagnostica ortopedica e traumatologica; 3) apparato terapia ortopedica e traumatologica; 4) infortunistica neuropatologica degli organi di movimento: 5) pediatria ortopedica. Art. 229. Gli esami dovranno essere sostenuti alla fine del 2° e del 3° anno; il conseguimento del diploma avverrà alla fine del 3° anno con discussione di una tesi di specializzazione. Le lezioni saranno integrate da dimostrazioni pratiche, da conferenze, da interventi operativi, da proiezioni di films scientifici. Scuola di specializzazione in oncologia Art. 230. La scuola ha la durata di tre anni ed ha sede presso l'Istituto di patologia generale. Il direttore della scuola è il professore di ruolo della materia. Art. 231. Le materie di insegnamento sono: 1° anno: 1) eziologia e patogenesi dei tumori; 2) biochimica dei tumori. 2° anno: morfologia dei tumori con isto citodiagnostica. 3° anno: patologia generale, diagnostica e terapia dei tumori, suddivisi nei seguenti corsi: tumori del sistema emopoietico - tumori della cute - tumori del sistema nervoso centrale e periferico - tumori dell'apparato genitale femminile - tumori dell'apparato respiratorio. Art. 232. Durante il primo e il secondo anno di corso sono obbligatori l'internamento negli Istituti di patologia generale e di anatomia patologica. Durante il terzo anno è obbligatorio l'internamento in una delle cliniche generali o speciali o in un Istituto di patologia speciale o di radiologia. Gli insegnamenti sono completati da esercitazioni e da conferenze su argomenti scelti dal direttore della scuola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addì 26 ottobre 1954 EINAUDI ERMINI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1955 Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 32. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-10-26;1294#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo