Art. 1

In vigore dal 2 feb 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2846; 25 ottobre 1928, n. 3510; 31 ottobre 1929, n. 2396; 30 ottobre 1930, n. 1859; 1 ottobre 1931, n. 1371; 27 ottobre 1932, n. 2086; 6 dicembre 1934, n. 2281; 1 ottobre 1936, n. 2474; 20 aprile 1939, n. 1086; 16 marzo 1942, n. 324; 5 settembre 1942, n. 1236; 24 ottobre 1942, n. 1671 e con decreti del Presidente della Repubblica 2 novembre 1948, n. 1505; 30 ottobre 1949, n. 1058; 4 luglio 1950, n. 1255; 31 ottobre 1950, n. 1312; 31 agosto 1951, n. 1102 e 18 giugno 1954, n. 754; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 44. Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di "chirurgia d'urgenza". Gli articoli dal n. 81 al n. 179 sono abrogati e sostituiti da quelli qui appresso indicati. Dopo l'art. 179 sono poi aggiunti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in oncologia. Scuole di specializzazione in medicina e chirurgia. Art. 81. Alla Facoltà di medicina e chirurgia sono annesse le seguenti scuole di specializzazione e di perfezionamento: 1) ostetricia e ginecologia; 2) pediatria; 3) oftalmoiatria e oculistica; 4) dermatologia; 5) otorinolaringoiatria; 6) radiologia medica; 7) medicina legale e delle assicurazioni; 8) neuropsichiatria; 9) ortopedia e traumatologia; 10) medicina generale; 11) odontoiatria e protesi dentaria; 12) chirurgia generale e terapia chirurgica; 13) oncologia. Tali scuole hanno lo scopo di preparare gli allievi per il conferimento del diploma di "specialista" a norma dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. Art. 82. Il direttore di ciascuna scuola è il professore titolare della cattedra alla quale si intitola la scuola. Nel caso che il titolare di detta cattedra non sia professore di ruolo, il Consiglio della Facoltà, quando lo ritenga opportuno, potrà affidare la direzione della scuola ad un professore di ruolo di materia affine, possibilmente scelto tra gli insegnanti della stessa scuola. Il Consiglio di ciascuna scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore. Art. 83. La domanda di ammissione alla scuola è diretta al rettore dell'Università, corredata del diploma originale di maturità classica o scientifica, del diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, con le relative votazioni della carriera scolastica e degli altri titoli che l'aspirante ritenga presentare. Non è permesso iscriversi contemporaneamente a più di una scuola. Art. 84. Le domande sono rimesse al direttore della scuola, il quale, dopo aver valutato i titoli degli aspiranti sottopone ognuno di essi ad un colloquio per accertare le attitudini e la preparazione a seguire i corsi della scuola. In base a questi elementi il direttore procede alla graduatoria degli aspiranti, che deve essere approvata e resa esecutiva dal preside della Facoltà. Art. 85. Il numero massimo degli allievi che possono essere accolti annualmente da ciascuna scuola è fissato, anno per anno, dal Consiglio della Facoltà su proposta della Direzione della scuola in rapporto alle possibilità didattiche dei vari Istituti presso i quali gli allievi devono compiere gli internati. In tale numero non sono compresi gli stranieri. Per ciascuna scuola può essere stabilito un numero minimo di iscrizioni; qualora questo numero non venga raggiunto, il direttore della scuola ha facoltà di non iniziare i corsi. Ma se questi vengono iniziati, devono essere portati a termine qualunque sia il numero degli iscritti. Art. 86. Le discipline specifiche dell'insegnamento e le esercitazioni di laboratorio sono stabilite dalle norme particolari di ciascuna scuola, la cui Direzione, anno per anno, stabilisce i turni degli internati prescritti. Per le materie proprie della scuola debbono essere tenuti corsi appositi; per le discipline che non formano direttamente oggetto della specializzazione i corsi di insegnamento e le esercitazioni possono essere sostituiti da periodi di internati nei rispettivi Istituti. Art. 87. Gli insegnamenti vengono conferiti per incarico dalla Facoltà e su proposta dei singoli direttori di scuola a professori di ruolo e fuori ruolo, incaricati, liberi docenti, aiuti od assistenti e ad altre persone di riconosciuta competenza nella specialità. Art. 88. Gli allievi sono tenuti ad osservare scrupolosamente l'orario delle lezioni e delle esercitazioni ed a compiere i turni di internato stabiliti dall'ordinamento di ciascuna scuola. Il servizio di internato comporta, sotto la vigilanza del direttore, l'adempimento di tutte le funzioni di assistente. A controllo della presenza degli allievi è prescritto un registro a firma. Art. 89. Gli allievi possono ottenere un mese all'anno di vacanza preferibilmente nel periodo estivo. Un numero di assenze superiore, nel complesso, a 60 giorni in un anno, rende non valido l'anno in corso. Art. 90. Gli allievi alla fine di ogni anno di corso dovranno sostenere di fronte ad una Commissione proposta dal direttore della scuola ed approvata dal preside un colloquio per stabilire la loro idoneità o meno per l'iscrizione al successivo anno di corso. Art. 91. Il Consiglio della scuola può, su proposta del direttore, e con approvazione della Facoltà, concedere un abbreviamento del corso di studi di specializzazione, non superiore ad un anno per le scuole della durata di due e di tre anni; non superiore a due anni per quelle della durata superiore ai tre anni, a quegli aspiranti che oltre alle condizioni prescritte per l'ammissione normale, documentino una specifica attività e diano prova della loro preparazione tecnica e culturale. Coloro che eventualmente usufruissero delle agevolazioni di cui sopra sono sempre tenuti a sostenere i colloqui di cui all'art. 90, anche nelle materie trattate negli anni da cui sono stati dispensati e a pagare un contributo differenziale di abbreviazione pari al contributo di laboratorio per ognuno degli anni da cui sono stati dispensati. Art. 92. Il rettore può, su proposta del direttore della scuola e col parere favorevole del Consiglio della Facoltà, assegnare assistenti volontari alla scuola di specializzazione. Art. 93. Per essere ammessi all'esame di diploma gli iscritti devono avere superato tutti gli esami speciali di profitto stabiliti per ciascuna scuola. Art. 94. La Commissione per l'esame di diploma è nominata dal rettore ed è composta di almeno cinque membri proposti dal direttore della scuola e scelti possibilmente tra gli insegnanti della scuola stessa. Almeno tre membri dovranno essere professori di ruolo. Ove tra gli insegnanti della scuola non vi fossero tre professori di ruolo i mancanti verranno scelti tra i professori di ruolo, insegnanti di materie affini, anche di altre Facoltà. Art. 95. L'esame di diploma consiste in una discussione sopra una dissertazione originale scritta, ed in prove teoriche e pratiche stabilite dalla Commissione giudicatrice. A coloro che hanno superato l'esame di diploma viene rilasciato il "diploma di specialista". Art. 96. Le tasse e sopratasse che gli iscritti sono tenuti a pagare vengono fissate dal Consiglio di amministrazione della Università su proposta del Consiglio della Facoltà. L'ammontare dei contributi viene stabilito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udite le Facoltà e scuola. La tassa di diploma è fissata nella misura di L. 6000. Gli assistenti di ruolo, incaricati, straordinari della Facoltà e gli assistenti volontari dell'Istituto della materia per cui viene chiesta l'iscrizione al corso di specializzazione, i quali ottenessero abbreviazioni di corso con iscrizione ad anni posteriori al primo, saranno dispensati dal pagamento delle tasse e dei contributi per gli anni di abbreviazione e dovranno solo corrispondere per gli anni accademici che dovranno seguire per conseguire il diploma, la metà del contributo clinico. Art. 97. In via del tutto eccezionale su proposta del direttore della scuola e dopo approvazione del Consiglio della Facoltà può essere applicato lo stesso trattamento economico degli assistenti, di cui all'art. 96, a qualche iscritto a corsi di specializzazione che si distingua nettamente dagli altri per meriti eccezionali di studio e per disagiate condizioni economiche. Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia. Art. 98. Presso la clinica ostetrica ginecologica è istituita la "scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia", la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia, i quali intendano conseguire il diploma di specializzazione in ostetricia e ginecologia. La scuola, ha la durata di quattro anni. Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse, ecc., sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 81 a 97 di questo statuto. Art. 99. Le materie d'insegnamento sono: Primo anno: anatomia, embriologia, dell'apparato genitale femminile; anatomia del feto e degli annessi; fisiologia ostetrica e ginecologica; patologia ostetrica e ginecologica. Secondo anno: anatomia patologica ostetrica e ginecologica; patologia ostetrica e ginecologica; igiene e legislazione sanitaria in rapporto alla gravidanza; puericultura pre e post-natale. Terzo anno: clinica ostetrica e ginecologica; terapia ostetrica e ginecologica; chirurgia addominale; urologia ostetrica e ginecologica; radiologia e radioterapia ostetrica e ginecologica; medicina legale in rapporto all'ostetricia (ostetricia forense). Quarto anno: clinica ostetrica e ginecologica; terapia ostetrica e ginecologica; chirurgia addominale; radiologia, e radioterapia ostetrica e ginecologica; venereologia. Nei primi due anni verranno inoltre svolte esercitazioni di laboratorio di istologia patologica, microbiologia, sierologia, chimica biologica, ematologia. Durante il terzo e quarto anno gli allievi compiranno un internato nella clinica ostetrica e ginecologica secondo i turni che saranno stabiliti dal direttore della scuola. Art. 100. Agli allievi i quali abbiano ottenuta l'approvazione nell'esame di diploma, verrà rilasciato il diploma di specializzazione in ostetricia e ginecologia valido a tutti gli effetti di legge. Scuola di specializzazione in pediatria. Art. 101. Presso l'Istituto di clinica pediatrica è istituita la scuola di specializzazione in pediatria, che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliono dedicarsi all'esercizio della medicina infantile. Il diploma, che viene rilasciato in seguito ad esame attribuisce la qualifica di specialista in pediatria. Art. 102. Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono: corso completo di clinica pediatrica concernente la fisiologia e patologia del lattante, le malattie comuni e quelle infettive e contaggiose dell'infanzia; fisiologia e patologia della crescenza; fondamenti di ortopedia e terapia fisica; malattie più comuni cutanee, oculari e rinofaringee dell'infanzia; nozioni di neuropsichiatria infantile. Art. 103. Il corso ha la durata di due anni. L'insegnamento ha carattere essenzialmente dimostrativo e pratico. Art. 104. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutto il biennio il corso di clinica pediatrica e per il primo anno i corsi speciali integrativi sopra indicati. Gli iscritti inoltre devono prestare regolare servizio come interni nella clinica pediatrica. Art. 105. Al corso possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia. Le norme d'iscrizione, pagamento tasse, esami, ecc., sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 81 a 97 di questo statuto. Art. 106. Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame viene rilasciato il diploma di specialista in pediatria, valido a tutti gli effetti di legge. Scuola di specializzazione in oftalmoiatria e oculistica. Art. 107. Presso l'Istituto di clinica oculistica è istituita la scuola di specializzazione in oftalmoiatria e oculistica che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliono specialmente dedicarsi all'esercizio di questa branca della medicina. Il diploma che viene rilasciato in seguito ad esame attribuisce la qualifica di specialista in oftalmoiatria e oculistica. Art. 108. Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono: corso completo di fisiopatologia oculare, di clinica oculistica e tecnica operativa; corsi integrativi: a) istologia normale e patologia dell'occhio; b) sintomi oculari nelle affezioni generali dell'organismo; c) esercitazioni di operazioni oculari. Art. 109. Il corso ha la durata di tre anni ed ha carattere essenzialmente dimostrativo e pratico. Art. 110. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutto il triennio solare il corso di clinica oculistica, i corsi integrativi, l'ambulatorio, i reparti clinici e la sala di operazioni, prestando regolare servizio come interni della clinica. Art. 111. Al corso possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia. Art. 112. Alla fine del corso gli allievi che lo hanno frequentato regolarmente sono ammessi a dare l'esame, consistente in una prova teorica con la presentazione e discussione di una tesi scritta su argomento di oculistica ed in una pratica al letto del malato. Gli iscritti i quali abbiano prestato continuo e lodevole servizio per almeno quattro anni nella clinica oculistica e che durante il corso abbiano pubblicato lavori scientifici eseguiti nella clinica stessa, saranno esentati dal presentare e discutere la tesi scritta. Le altre norme d'iscrizione, tasse, esami, ecc., sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 81 a 97 di questo statuto. Art. 113. Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame finale, viene rilasciato il diploma di specialista in oftalmoiatria e oculistica valido a tutti gli effetti di legge. Scuola di specializzazione dermatologia. Art. 114. Presso l'Istituto di clinica dermosifilopatica è istituita la scuola di specializzazione in dermatologia che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliono dedicarsi all'esercizio della specialità dermosifilopatica. Il diploma che viene rilasciato in seguito ad esami attribuisce la qualifica di specialista in dermatologia. Art. 115. Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono: fisiopatologia della cute, delle mucose e richiami sull'apparato genito-urinario; semeiotica e clinica delle malattie cutanee e di malattie collaterali delle mucose orali e genitali; sifilografia generale; terapia medica e fisica e profilassi; igiene e disposizioni legislative; rapporti tra dermatologia e medicina generale (medica e chirurgica); esami di laboratorio; istologia patologica, microbiologia, parassitologia, sierologia, chimica biologica. Art. 116. Il corso ha la durata di tre anni. L'insegnante ha carattere essenzialmente dimostrativo e pratico. Art. 117. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutto il triennio i corsi e le esercitazioni sopra dette, nonché di frequentare quelle lezioni e quei brevi corsi integrativi che fossero indicati dal direttore della scuola. Gli iscritti inoltre devono prestare regolare servizio come interni nella clinica dermosifilopatica. Art. 118. Al corso possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia. Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse, ecc., sono quelle generali riferite negli articoli da 81 a 97 di questo statuto. Art. 119. Alla fine del corso gli allievi che lo hanno frequentato regolarmente sono ammessi all'esame, che consiste in una prova teorica con discussione di una tesi scritta di indole dermosifilopatica ed in una prova clinica corredata dalle opportune indagini di laboratorio. Art. 120. Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame viene rilasciato il diploma di specialista in dermatologia valido a tutti gli effetti di legge. Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria. Art. 121. Presso l'Istituto di clinica otorinolaringoiatrica è istituita la scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria, che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliono dedicarsi all'esercizio di questa branca della medicina. Il diploma che viene rilasciato in seguito ad esame, attribuisce la qualifica di specialista in otorinolaringoiatria. Art. 122. Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono: corso completo di fisiopatologia otorinolaringoiatrica, di clinica otorinolaringoiatrica e tecnica operativa; corsi integrativi: a) istologia normale e patologica dell'orecchio, del naso e della gola; b) sintomatologia delle malattie dell'orecchio, del naso e della gola; c) esercitazioni ed operazioni delle malattie dell'orecchio, del naso e della gola; d) patologia e clinica O.T.R. - Terapia medica e fisica - Neurologia in rapporto alla O.T.R. - Andiologia - Endoscopia - Dermatologia in rapporto alla O.T.R. Art. 123. Il corso ha la durata di anni tre ed ha carattere essenzialmente dimostrativo e pratico. Art. 124. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutto il triennio il corso di clinica otorinolaringoiatrica, i corsi integrativi, l'ambulatorio, i rapporti clinici, e le sale d'operazioni, prestando regolare servizio come interni della clinica. Art. 125. Al corso possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia. Alla fine del corso gli allievi che lo hanno frequentato regolarmente sono ammessi a dare l'esame, che consiste in una prova teorica con la presentazione e discussione di una tesi scritta su argomento di otorinolaringoiatria ed in una prova pratica al letto del malato. Gli iscritti i quali abbiano prestato continuo e lodevole servizio per almeno quattro anni nella clinica otorinolaringoiatrica o che durante il corso abbiano pubblicato lavori scientifici eseguiti nella clinica stessa, sono esentati dal presentare e discutere la tesi scritta. Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse, ecc., sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 81 a 97 di questo statuto. Agli allievi i quali abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma, verrà rilasciato il diploma di specializzazione in otorinolaringoiatria, valido a tutti gli effetti di legge. Scuola di specializzazione in radiologia medica. Art. 126. Presso l'Istituto di radiologia medica è istituita la scuola di specializzazione in radiologia medica, che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliono dedicarsi all'esercizio della specialità radiologica medica. Il diploma che viene rilasciato in seguito all'esame, attribuisce la qualifica di specialista in radiologia medica. Art. 127. Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono: a) corso di radiologia medica, nel quale si daranno anzitutto necessarie nozioni sulla fisica dei raggi X e delle sostanze radioattive e sulla misura delle radiazioni. Larga parte verrà fatta alla radiodiagnostica che verrà illustrata in tutti i suoi vari rami che riguardano sia la medicina interna come la chirurgia, come la specialità. Dopo la trattazione dei principi della radiobiologia verrà esposta la Rontgen e la Radiumterapia generale e speciale; in ultimo sarà dedicato uno speciale studio alla radio patologia, alla profilassi ed ai mezzi di difesa e di protezione contro le radiazioni. L'insegnamento sarà teorico-pratico; verranno illustrati casi scelti fra gli ammalati degenti nelle cliniche e nell'Ospedale di San Martino o frequentanti l'ambulatorio di radiologia; b) esercitazioni diagnostiche e terapeutiche; c) esercitazioni di tecnica radiologica. Il corso sarà completato da lezioni tenute da professori titolari della Facoltà di medicina di Genova su argomenti attinenti alla radiologia. Art. 128. Il corso ha la durata di due anni. L'insegnamento ha carattere essenzialmente dimostrativo e pratico. Art. 129. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutto il biennio i corsi e le esercitazioni sopra dette. Tutti gli iscritti devono prestare regolare servizio nell'Istituto di elettroterapia e radiologia. Art. 130. Al corso possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia. Art. 131. Alla fine del corso gli allievi che lo hanno frequentato regolarmente sono ammessi all'esame che consiste in una prova teorica con discussione di tesi scritta di indole radiologica, in una pratica di interpretazione radiodiagnostica, radioscopica e radiografica, ed in una prova di tecnica radioterapeutica. Gli iscritti che abbiano prestato servizio continuo e lodevole almeno per tre anni nell'Istituto di elettroterapia e radiologia dell'Università di Genova, sono esenti dal presentare e discutere la tesi scritta. Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse, ecc., sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 81 a 97 di questo statuto. Art. 132. Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame viene rilasciato il diploma di specialista in radiologia medica, valido a tutti gli effetti di legge. Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni. Art. 133. Presso l'Istituto di medicina legale e delle assicurazioni è istituita la "scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni" la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia, i quali intendano conseguire il diploma di specializzazione. La durata del corso di studi è di anni due. Direttore della scuola è il titolare della cattedra di medicina legale e delle assicurazioni. Alla scuola possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia. Le tasse da pagarsi sono quelle prescritte per le scuole di specializzazione della Facoltà di medicina e chirurgia. Art. 134. Le materie d'insegnamento della scuola sono: a) medicina legale generale; b) medicina delle assicurazioni; c) elementi di diritto pubblico e privato; d) traumatologia ed infortunistica; e) patologia professionale e legislazione del lavoro; f) psicopatologia forense e antropologia criminale; g) tossicologia forense; h) tecnica delle autopsie e diagnostica anatomo patologica; i) tecnica delle perizie e delle necroscopie giudiziarie; l) tecnica delle indagini medico legali di laboratorio. Art. 135. Tranne che per la materia di cui alla lettera c) dell'art. 134 gli insegnamenti hanno carattere essenzialmente dimostrativo e di pratica esercitazione. Il Consiglio della Facoltà stabilisce in principio di ogni anno accademico l'ordine degli insegnamenti e l'orario. Possono essere organizzate inoltre conferenze pratiche da tenersi da docenti di altre materie che abbiano attinenza con gli scopi della scuola. Art. 136. I mezzi sperimentali per l'insegnamento sono forniti dall'Istituto di medicina legale e delle assicurazioni ove ha sede la scuola. Alla casistica clinica e giudiziaria provvedono i singoli docenti, secondo le cariche e gli uffici pubblici da loro coperti presso ospedali o presso istituti di assicurazioni o di polizia medica. Art. 137. Alla fine del primo anno di corso gli allievi i quali abbiano frequentato il corso stesso, dovranno sostenere un "colloquio" di fronte alla Commissione prevista dal regolamento generale delle scuole di specializzazione per dimostrare la loro idoneità alla iscrizione al secondo anno. Alla fine del biennio gli allievi i quali abbiano frequentato i corsi ed eseguite le esercitazioni, saranno ammessi alle prove di esami per il conseguimento del diploma secondo le norme del regolamento generale delle scuole di specializzazione. Gli esami consisteranno in una prova orale teorica e pratica sulle materie d'insegnamento e nella discussione di una dissertazione scritta sopra un argomento attinente agli insegnamenti della scuola. Art. 138. La Commissione per l'esame di diploma, nominata dal rettore su proposta del direttore della scuola e del preside della Facoltà, sarà composta di sei membri, tre dei quali appartenenti alla scuola, uno all'Istituto d'igiene, uno all'Istituto d'esercitazioni giuridiche e un libero docente di materia d'insegnamento della scuola o di materia affine. Art. 139. Agli allievi i quali abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma, verrà rilasciato il diploma di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, valido a tutti gli effetti di legge. Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse, ecc., sono quelle generali, riferite negli articoli da 81 a 97 di questo statuto. Scuola di specializzazione in neuropsichiatria. Art. 140. Presso la clinica delle malattie nervose e mentali è istituita la scuola di specializzazione in neuropsichiatria che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliono dedicarsi all'esercizio della neuropsichiatria. Il diploma che viene rilasciato in seguito ad esame attribuisce la qualifica di specialista in neuropsichiatria. Art. 141. Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono: corso completo di clinica neurologica; corso di semeiologia neurologica; corso di anatomia clinica dei centri nervosi; corso di fisiologia del sistema nervoso; corso di clinica psichiatrica; corso di istopatologia del sistema nervoso; corso di tecnica di laboratorio per le indagini chimiche sierologiche, istopatologiche del sistema nervoso. Art. 142. Il corso ha la durata di tre anni. L'insegnamento ha carattere essenzialmente dimostrativo e pratico. Art. 143. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutto il triennio il corso di clinica neuropsichiatrica e per un anno ciascuno i corsi speciali integrativi sopra indicati. Gli iscritti inoltre debbono prestare servizio come interni della clinica neuropsichiatrica. Art. 144. Al corso possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia. Art. 145. Alla fine del corso gli allievi che lo hanno frequentato regolarmente sono ammessi a due prove d'esame, e cioè ad una prova teorica con la presentazione e discussione di una tesi scritta di indole neuropsichiatrica e ad una prova pratica al letto del malato, Art. 146. Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse, ecc., sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 81 a 97 di questo statuto. Art. 147. Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame viene rilasciato il diploma di specialista in neuropsichiatria, valido a tutti gli effetti di legge. Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia. Art. 148. La scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia ha sede presso la clinica ortopedica e conferisce il diploma di specialista in ortopedia e traumatologia. Art. 149. Il corso ha la durata di tre anni. L'insegnamento ha carattere essenzialmente pratico e dimostrativo. Art. 150. Al corso possono iscriversi solamente i laureati in medicina e chirurgia. Art. 151. Le materie tutte obbligatorie ai fini della frequenza e degli esami sono: 1) anatomia e fisiologia dell'apparato motore; 2) patologia e clinica ortopedica; 3) patologia e clinica traumatologica; 4) pediatria ortopedica; 5) neuropatologia ortopedica; 6) radiodiagnostica; 7) corso teorico-pratico di operazioni ortopediche e traumatologiche; 8) corso teorico-pratico di apparecchi gessati, ortopedici e protesi; 9) terapia fisica. Art. 152. L'insegnamento è così suddiviso: Al primo anno: 1) anatomia e fisiologia dell'apparato motore; 2) patologia ortopedica e traumatologica; 3) radiodiagnostica e terapia fisica; 4) neuropatologia ortopedica; 5) pediatria ortopedica. Al secondo anno: 1) clinica ortopedica; 2) clinica traumatologica; 3) corso di operazioni ortopediche e traumatologiche; 4) corso di apparecchi gessati, ortopedici e protesi. Al terzo anno: 1) clinica ortopedica; 2) clinica traumatologica; 3) corso di operazioni ortopediche e traumatologiche; 4) corso di apparecchi gessati, ortopedici e protesi. Art. 153. Gli allievi hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutto il triennio la clinica ortopedica, i corsi integrativi, l'ambulatorio, i reparti clinici e la sala, operatoria prestando regolare servizio come interni della clinica. All'aiuto della clinica è affidato il controllo della frequenza che verrà tenuto con apposito registro. Art. 154. Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse, ecc., sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 81 a 97 di questo statuto. Art. 155. Alla fine del corso gli allievi, che hanno regolarmente frequentato, sono ammessi a dare l'esame di specializzazione, che consiste in una dissertazione scritta originale ed in una prova clinica e pratica. Art. 156. Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione viene rilasciato il diploma di specialista in ortopedia e traumatologia valido a tutti gli effetti di legge. Art. 157. L'allievo che per due volte non abbia ottenuto l'approvazione non potrà ulteriormente rimanere iscritto alla scuola. Scuola di specializzazione in medicina generale. Art. 158. Presso l'Istituto di clinica medica generale e terapia e con la direzione affidata al proprio titolare, è istituita la scuola di specializzazione in medicina generale, che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliono particolarmente dedicarsi all'esercizio della medicina generale. Il diploma che viene rilasciato in seguito ad esame attribuisce la qualifica di specialista in medicina generale. Art. 159. Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: 1) clinica medica generale; 2) terapia medica e ricettazione; 3) chimica applicata alla clinica; 4) batteriologia e sierologia applicata alla clinica; 5) anatomia patologica applicata alla clinica; 6) radiologia applicata alla clinica; 7) cardiologia; 8) endocrinologia; 9) ricambio; 10) ematologia; 11) gastroentolgia; 12) malattie infettive; 13) patologia del lavoro; 14) scienza dell'alimentazione e dietetica; 15) tecnica assistenziale e ospedaliera. La ripartizione degli insegnamenti nei singoli anni è fatta dal direttore della scuola. Il numero e la distribuzione delle ore di lezione saranno fissati dal direttore della scuola al principio di ogni anno accademico. Oltre alle materie suddette, oggetto di lezioni, gli iscritti avranno esercitazioni pratiche nelle materie di insegnamento. Ogni anno sarà inoltre tenuto un ciclo di conferenze di cultura generale e collaterale, soprattutto riguardante l'apporto alla clinica medica da parte delle branche specialistiche. Art. 160. Il corso ha la durata di cinque anni. L'insegnamento ha carattere dottrinale dimostrativo e pratico. Il periodo può essere abbreviato per gli assistenti ordinari di clinica medica e patologia medica, per gli assistenti incaricati o volontari con tre anni di effettivo servizio. Art. 161. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare la clinica medica ed i corsi ufficiali di lezioni ed esercitazioni. Essi dovranno inoltre prestare servizio in clinica medica come medici interni con diritto a due mesi di vacanze durante ogni anno. Al corso possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia. Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse, ecc., sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 81 a 97 di questo statuto. Art. 162. Alla fine del quinto anno, sempre subordinatamente all'ottenuta frequenza al corso, gli allievi saranno ammessi all'esame finale consistente in un esame orale - od eventualmente scritto - con discussione sulla diagnosi, prognosi, terapia di un caso clinico. Dopo superato tale esame, dovranno presentare e discutere una tesi scritta su un argomento di ordine medico. Art. 163. Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame finale viene rilasciato il diploma di specializzazione in medicina generale valido a tutti gli effetti di legge. Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria. Art. 164. La scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria è annessa all'Istituto di odontoiatria. Art. 165. La scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria conferisce il diploma di specialista in odontoiatria e protesi dentaria. Art. 166. Gli anni di studio per il conseguimento del diploma sono due. Art. 167. Le materie d'insegnamento sono le seguenti, tutte obbligatorie ai fini della frequenza e dell'esame: a) anatomia dentale e orale umana e comparata; b) fisiologia e fisiopatologia dentale ed orale; c) istologia dentale normale e patologica; d) embriologia e istogenesi; e) microbiologia orale; f) materia medica odontoiatrica; g) storia dell'odontoiatria; h) patologia dentale e semeiologia; i) odontoiatria operativa; l) odontotecnica; m) protesi dentaria; n) profilassi ed igiene dentaria; o) medicina orale; p) chirurgia dentale ed orale; q) ortopedia dento-facciale: r) clinica odontoiatrica e protetica; s) radiologia dentaria; t) medicina legale odontoiatrica; u) lezioni complementari circa il rapporto della clinica odontoiatrica con le cliniche generali e speciali. Art. 168. Oltre le predette lezioni teoriche sono obbligatorie le seguenti esercitazioni individuali: a) odontoiatria conservativa sul blocco e sul fantoccio; b) odontoiatria conservativa sul paziente; c) odontotecnica; d) chirurgia dentale ed orale; e) ortopedia dento-facciale; f) ambulatorio. Art. 169. Tutte le lezioni ed esercitazioni pratiche hanno luogo nell'istituto clinico di odontoiatria e protesi dentaria dell'Università, fatta eccezione di qualche corso e conferenza speciale in altri Istituti. Art. 170. Un regolamento interno regola i doveri degli allievi nonché l'orario delle singole lezioni ed esercitazioni. Art. 171. Tutte le lezioni cattedratiche possono essere impartite in modo espositivo, dimostrativo, sperimentale, di colloquio o di conferenza a seconda delle opportunità didattiche. Art. 172. Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse, ecc., sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 81 a 97 di questo statuto. Agli allievi i quali abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma che attribuisce la qualifica di specialista in odontoiatria e protesi dentaria, valido a tutti gli effetti di legge. Scuola di specializzazione in chirurgia generale e terapia chirurgica. Art. 173. La scuola di specializzazione in chirurgia generale ha sede presso la clinica chirurgica generale. Il corso degli studi della predetta scuola ha la durata di cinque anni. Potrà esservi ammesso un numero massimo di venti allievi. Art. 174. Gli insegnamenti che vengono impartiti nella scuola sono i seguenti: 1) patologia chirurgica e semeiologica; 2) clinica chirurgica (traumatologia chirurgica di urgenza, chirurgia infantile, neuropatologia chirurgica e chirurgia del sistema nervoso, ginecologia, urologia, otorinolaringoiatria); 3) anatomia chirurgica; 4) anatomia patologica; 5) tecnica chirurgica; 6) ortopedia; 7) medicina legale in rapporto alla chirurgia (assicurazioni, infortunistica); 8) radiologia applicata alla chirurgia; 9) chirurgia di guerra; 10) anestesiologia. I detti insegnamenti saranno integrati, oltre che da esercitazioni cliniche, da esami di laboratorio vertenti specialmente sulle materie seguenti: 1) istologia patologica; 2) batteriologia; 3) sierologia; 4) clinica biologica. Art. 175. Gli insegnamenti della scuola si svolgono secondo l'ordine seguente: Primo anno: 1) anatomia chirurgica; 2) patologia chirurgica; 3) semeiotica chirurgica; 4) radiologia. Esercitazioni cliniche, ricerche ed esami di laboratorio: 1) istologia patologica; 2) batteriologia; 3) sierologia. Secondo anno: 1) semeiotica chirurgica; 2) patologia chirurgica; 3) anatomia chirurgica; 4) anatomia patologica. Esercitazioni cliniche, ricerche ed esami di laboratorio: 1) esercitazioni di semeiotica chirurgica; 2) esercitazioni di chimica biologica; 3) esercitazioni di istologia patologica. Terzo anno: 1) clinica chirurgica (diagnostica e terapia); 2) clinica chirurgica (ginecologia); 3) clinica chirurgica (neurologia); 4) clinica chirurgica (otorinolaringoiatria); 5) clinica chirurgica (ortopedia). Esercitazioni cliniche, ricerche ed esami di laboratorio: 1) esercitazioni di diagnostica e terapia; 2) esercitazioni di ginecologia; 3) esercitazioni di urologia. Quarto anno: 1) clinica chirurgica (traumatologia); 2) clinica chirurgica (chirurgia d'urgenza); 3) clinica chirurgica (chirurgia infantile); 4) clinica chirurgica (anestesiologia). Esercitazioni cliniche, ricerche ed esami di laboratorio: 1) esercitazioni di traumatologia; 2) esercitazioni di chirurgia d'urgenza; 3) esercitazioni di anestesia e rianimazione. Quinto anno: 1) clinica chirurgica (chirurgia del sistema nervoso); 2) clinica chirurgica (chirurgia di guerra); 3) medicina legale in rapporto alla chirurgia; Esercitazioni cliniche, ricerche ed esami di laboratorio: 1) esercitazioni sul sistema nervoso in rapporto alla chirurgia; 2) esercitazioni (tecnica degli apparecchi); 3) esercitazioni (di infortunistica). Art. 176. Gli allievi sono tenuti a frequentare assiduamente le lezioni ed i laboratori della clinica chirurgica secondo l'orario stabilito dal Consiglio di Facoltà al principio dell'anno accademico, ed a partecipare attivamente alle esercitazioni cliniche e di laboratorio. Il direttore della scuola potrà prescrivere che gli allievi frequentino per determinati periodi le lezioni e le esercitazioni di laboratorio in altri istituti dell'Università o in reparti ospedalieri, secondo gli accordi che saranno stati stabiliti a tale scopo con l'Amministrazione ospedaliera. Gli allievi sono pure tenuti a compiere a turno il servizio d'internato nella clinica, della durata complessiva di mesi sei per ogni anno della scuola. A controllo della presenza degli allievi sarà tenuto dalla scuola un registro sul quale essi apporranno giornalmente la loro firma. L'allievo che non abbia soddisfatto gli obblighi imposti da questo articolo non sarà ammesso, a sostenere gli esami. Art. 177. Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi con interrogazioni e vigilando sulla loro esercitazioni pratiche e sui loro turni di servizio interno. Art. 178. Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse, ecc., sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 81 a 97 di questo statuto. Art. 179. Alla fine del corso gli allievi sono tenuti a superare l'esame finale di diploma. Questo consisterà nella presentazione e discussione di una tesi scritta svolta su un tema di chirurgia preventivamente approvato dal direttore della scuola. Agli allievi che abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame finale, verrà rilasciato il diploma che attribuisce la qualifica di specialista in chirurgia, valido a tutti gli effetti di legge. Scuola di perfezionamento in oncologia. Art. 180. La scuola di perfezionamento in oncologia (e con speciale riguardo alla diagnosi precoce e alla lotta contro i tumori) ha lo scopo ed il compito di formare la necessaria competenza scientifica e di completare la preparazione clinica e tecnica di coloro che vogliono dedicarsi all'esercizio della medicina e della chirurgia ed allo studio ed alla cura dei tumori. La scuola è posta sotto la direzione del titolare della cattedra di anatomia ed istologia patologica, dell'Università, ed ha sede nei locali dello stesso Istituto. Art. 181. Il corso ha la durata di due anni e l'insegnamento avrà carattere dottrinale, dimostrativo e pratico. Gli insegnamenti concernono la biologia generale e speciale dei tumori, la biologia comparata e sperimentale, l'anatomia patologica, la clinica dei tumori e la terapia (sia biologica che fisico-chimica) dei tumori, ecc. Tali insegnamenti saranno svolti rispettivamente dai titolari di tali discipline e dai loro collaboratori. È facoltà della scuola di invitare cultori, anche stranieri, della materia a tenere conferenze su particolari capitoli dell'oncologia. Gli insegnamenti suddetti saranno completati, con esercitazioni pratiche. I mezzi, che sono messi a disposizione della scuola, sono le attrezzature scientifiche e didattiche dei relativi istituti e cioè di anatomia ed istologia patologica (con l'istoteca ed il museo relativo), di patologia generale, di biologia, di fisica e di radiologia, di farmacologia. La scuola dispone, altresì, di particolari sezioni di ammalati cancerosi ricoverati nelle cliniche chirurgica, medica e specialistiche dell'Università e nell'Ospedale di San Martino. Alla scuola collaborano anche il Centro contro i tumori ed il Centro radio-isotopico, che ha sede, quest'ultimo, presso la clinica medica dell'Università. Art. 182. Le materie d'insegnamento sono suddivise nei due anni di corso. Gli insegnamenti del primo anno sono i seguenti: biologia generale e speciale dei tumori (con speciale riguardo alla cellula tumorale) (30 lezioni); biologia comparata e sperimentale dei tumori (20 lezioni); anatomia patologica dei tumori (e diagnostica anatomo-patologica) (50 lezioni); patologia chirurgica dei tumori (40 lezioni); patologia medica dei tumori (20 lezioni); esercitazioni di istologia patologica dei tumori (e di tecnica istologica), di diagnostica medica e chirurgica, di tecnica di laboratorio con speciale riguardo ai cancerosi, ecc. Gli insegnamenti del secondo anno sono i seguenti: anatomia patologica speciale dei tumori (con speciale riguardo alla diagnostica istologica, sopra tutto delle lezioni pre-cancerose) (50 lezioni); clinica e terapia medica dei tumori (30 lezioni); clinica e terapia chirurgica dei tumori (40 lezioni); cliniche speciali (ginecologica, ortopedica, otorinolaringoiatrica, neurologica, oculistica) (10 lezioni per ogni corso); terapia medica (biologica e chimica) dei tumori (20 lezioni); l'assistenza e l'organizzazione, sociale e legale, della lotta contro i tumori (anche comparata) (4 lezioni); esercitazioni di diagnostica e tecnica medica chirurgica (con speciale riguardo alla tecnica dei prelevamenti bioptici), di radiodiagnostica e radioterapia, di tecnica degli isotopici radioattivi, ecc. Art. 183. Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero limitato e in rapporto alle disponibilità dei laboratori, dei reparti clinici e del materiale didattico. La Direzione della scuola esaminerà le domande di ammissione e formerà una graduatoria ai posti disponibili, il cui numero verrà fissato ogni anno in rapporto alle suddette disponibilità. La frequenza ai corsi è obbligatoria. È fatto obbligo ad ogni iscritto di compiere almeno un semestre di internato per il primo anno negli Istituti biologici sopradetti e per il secondo anno negli Istituti clinici. Art. 184. Alla fine del primo anno di corso, per essere ammessi al secondo anno, gli iscritti dovranno sostenere un colloquio sulle materie svolte. Alla fine del secondo anno gli allievi, che avranno frequentato regolarmente i corsi e superato l'esame di colloquio, saranno ammessi alla prova finale, consistente in una prova orale e sulla diagnosi, prognosi e terapia di un caso clinico, in una prova pratica di esame anatomo-patologico sui tumori ed in una dissertazione scritta su di un argomento di oncologia, generale o speciale, biologico o clinico, svolta in uno degli Istituti sopraddetti della Facoltà medica di Genova. Art. 185. L'esame di colloquio, quelli finali e la discussione della tesi di perfezionamento saranno sostenuti davanti ad una Commissione costituita dal direttore della scuola, da due professori titolari delle cattedre delle materie del corso e da un libero docente di materia affine, quale segretario. Art. 186. Agli iscritti alla scuola, che avranno superato gli esami prescritti, sarà rilasciato un diploma di perfezionamento in oncologia, da esibirsi a tutti gli effetti legali. Le tasse di iscrizione, di frequenza e diploma saranno stabilite come di norma e le spese relative al funzionamento di detta scuola saranno a carico del bilancio relativo dell'Università di Genova. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addì 26 ottobre 1954 EINAUDI ERMINI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1955 Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 6. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-10-26;1251#art-1

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