Art. 1
In vigore dal 28 gen 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942, n. 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098; 24 ottobre 1942, n. 1672, con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242, con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461; 31 dicembre 1947, n. 1758, e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619; 18 luglio 1949, n. 882; 20 ottobre 1949, n. 989; 20 ottobre 1949, n. 991; 20 ottobre 1949, n. 1178; 30 ottobre 1949, n. 1152; 11 giugno 1950, n. 622; 16 novembre 1950, n. 1313; 11 maggio 1951, n. 653; 27 ottobre 1951, n. 1813; 14 aprile 1952, n. 888; 16 agosto 1952, n. 2589; 19 settembre 1952, n. 1697; 11 marzo 1953, n. 565; 12 maggio 1953, n. 570 e 25 agosto 1953, n. 834;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 2. - Il primo comma è sostituito dal seguente:
"Nelle Facoltà e nelle scuole di cui all'articolo precedente sono costituiti gli Istituti scientifici secondo il criterio dell'affinità degli insegnamenti e secondo le possibilità di locali e di personale".
L'art. 4 è sostituito dal seguente:
"Il direttore dell'Istituto è il professore di ruolo che impartisce l'insegnamento da cui l'istituto medesimo trae la denominazione.
Qualora facciano parte dell'Istituto più professori di ruolo, tra essi il direttore viene nominato, per un triennio accademico, dal rettore su designazione del Consiglio di facoltà o della scuola, e può essere confermato.
Il Comitato dell'Istituto è composto dei professori di ruolo dell'Istituto stesso e presieduto dal direttore.
Del Comitato fanno parte, con voto consultivo, anche i professori incaricati che insegnino nell'istituto".
Art. 5. - L'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"In caso di controversie decide inappellabilmente il rettore, sentito il preside di Facoltà o della scuola".
L'art. 19 relativo al corso di laurea in giurisprudenza è sostituito dal seguente:
"Art. 19. - Gli esami di istituzioni di diritto romano e di istituzioni di diritto privato debbono precedere quelli di diritto romano, di diritto bizantino, di diritti dell'Oriente mediterraneo, di diritto musulmano, di papirologia giuridica, di esegesi delle fonti del diritto romano, di diritto comune, di diritto civile, di diritto commerciale.
L'esame di storia del diritto romano deve precedere quelli di storia del diritto italiano, di diritto bizantino, di papirologia giuridica, di diritti dell'Oriente mediterraneo, di diritto comune e di diritto romano.
L'esame di economia politica deve precedere quelli di diritto civile, di diritto commerciale e di scienza delle finanze e di diritto finanziario.
L'esame di istituzioni di diritto privato deve precedere quelli di diritto ecclesiastico, di diritto del lavoro e di diritto internazionale.
L'esame di diritto costituzionale deve precedere quello di diritto internazionale".
Gli articoli dal n. 52 al n. 57 relativi all'ordinamento della Facoltà di lettere e filosofia sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
TITOLO VI
Facoltà di lettere e filosofia
Art. 52.
La Facoltà di lettere e filosofia comprende tre corsi di studi i quali conducono rispettivamente alle lauree:
1) in lettere;
2) in filosofia;
3) in geografia;
nonché le scuole di perfezionamento di cui agli articoli 226 e successivi.
Art. 53.
Titolo di ammissione al corso di studi per la laurea in lettere è il diploma di maturità classica.
Il corso ha la durata di quattro anni e si distingue negli indirizzi classico e moderno.
Sono insegnamenti costitutivi:
a) fondamentali comuni ai due indirizzi:
1) letteratura italiana;
2) letteratura latina;
3) storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);
4) geografia;
5) filosofia teoretica, o filosofia morale o storia della filosofia o pedagogia;
b) fondamentali propri dell'indirizzo classico:
1) letteratura greca;
2) storia greca;
3) glottologia;
4) archeologia e storia dell'arte greco-romana;
c) fondamentali propri dell'indirizzo moderno:
1) filologia romana;
2) storia medioevale;
3) storia moderna;
4) storia dell'arte medioevale e moderna;
d) complementari:
1) filologia greco-latina;
2) grammatica greca e latina;
3) letteratura cristiana antica
4) lingua e letteratura latina medioevale;
5) letteratura umanistica;
6) filologia e storia bizantina;
7) storia della lingua italiana;
8) storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
9) filologia germanica;
10) filologia slava;
11) lingua e letteratura francese;
12) lingua e letteratura spagnola;
13) lingua e letteratura portoghese;
14) lingua e letteratura romena;
15) lingua e letteratura inglese;
16) lingua e letteratura tedesca;
17) lingua e letteratura olandese e fiamminga;
18) lingue e letterature scandinave;
19) lingua e letteratura russa;
20) lingua e letteratura polacca;
21) lingua e letteratura cecoslovacca;
22) lingua e letteratura serbo-croata;
23) lingua e letteratura slovena;
24) lingua e letteratura bulgara;
25) lingua e letteratura ungherese;
26) lingua e letteratura neo-greca;
27) lingua e letteratura albanese;
28) letteratura anglo-americana;
29) letteratura ispano-americana;
30) letteratura brasiliana;
31) storia delle tradizioni popolari;
32) storia comparata delle lingue classiche;
33) papirologia;
34) paleografia e diplomatica;
35) storia del Risorgimento;
36) storia dell'Europa orientale;
37) storia della filosofia antica;
38) storia della filosofia medioevale;
39) storia della, filosofia moderna e contemporanea;
40) filosofia della storia;
41) storia delle religioni;
42) religioni del mondo classico;
43) religioni dei popoli primitivi;
44) storia del Cristianesimo;
45) etruscologia e antichità italiche;
46) antichità greche e romane;
47) archeologia dell'Africa romana e antichità provinciali;
48) topografia antica;
49) topografia romana;
50) archeologia cristiana;
51) epigrafia greca;
52) epigrafia latina;
53) numismatica;
54) storia della musica;
55) storia del teatro e dello spettacolo;
56) etnologia;
57) paletnologia;
58) americanistica;
59) africanistica;
60) islamistica;
61) egittologia;
62) assiriologia e archeologia orientale;
63) storia orientale antica;
64) storia religiosa dell'Oriente cristiano;
65) storia e geografia dell'Asia orientale;
66) religioni e filosofie dell'India e dell'estremo Oriente;
67) filologia semitica;
68) filologia iranica;
69) filologia e antichità libicoberbere;
70) ebraico;
71) epigrafia semitica;
72) storia, lingue e letterature dell'Etiopia;
73) lingua e letteratura copta;
74) lingue non semitiche dell'Africa orientale;
75) lingua e letteratura araba;
76) dialetti arabi;
77) lingua e letteratura armena;
78) lingua e letteratura persiana;
79) lingua e letteratura siriaca;
80) lingua e letteratura turca;
81) lingua e letteratura giapponese;
82) lingua e letteratura cinese;
83) indologia;
84) lingue arte moderne dell'India (indostano e bengalico);
85) storia dell'arte musulmana e copta;
86) storia dell'arte dell'estremo Oriente;
87) storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale.
L'insegnamento di storia dell'arte medioevale e moderna è sdoppiato negli insegnamenti di storia dell'arte medioevale e di storia dell'arte moderna.
Gli insegnamenti costitutivi sono distribuiti, ai fini del coordinamento didattico, in gruppi generali e in gruppi speciali, corrispondenti possibilmente alle scuole di perfezionamento annesse alle Facoltà.
La distribuzione degli insegnamenti tra i gruppi è stabilita dal Consiglio di Facoltà e deve figurare nel manifesto degli studi.
Entro il 31 dicembre del secondo anno di corso lo studente deve dichiarare l'indirizzo e il gruppo prescelti e presentare, agli effetti dell'art. 56, primo comma, il piano di studio.
Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali, comuni e propri dell'indirizzo prescelto, nonché in almeno otto insegnamenti scelti tra i complementari.
Tuttavia lo studente può sostituire ad altrettanti insegnamenti complementari:
a) i quattro insegnamenti fondamentali propri dell'indirizzo diverso da quello prescelto;
b) uno degli insegnamenti filosofici fondamentali comuni diverso da quello prescelto;
c) due insegnamenti costitutivi di altri corsi di studi della Facoltà ovvero costitutivi di altra Facoltà.
I corsi di tre insegnamenti obbligatori, fondamentali e complementari, sono biennali; tuttavia lo studente può seguire per un biennio i corsi anche in uno o due altri insegnamenti, fondamentali o complementari, e in tal caso ridurre rispettivamente da otto a sette ovvero da otto a sei gli insegnamenti complementari obbligatori.
L'esame di letteratura latina è preceduto da una prova scritta di traduzione latina.
Art. 54.
Titolo di ammissione al corso di studi per la laurea in filosofia è il diploma di maturità classica.
Il corso ha la durata di quattro anni, Sono insegnamenti costitutivi:
a) fondamentali:
1) letteratura italiana;
2) letteratura latina
3) storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);
4) storia medioevale;
5) storia moderna;
6) storia della filosofia;
7) filosofia teoretica;
8) filosofia morale;
9) pedagogia;
10) psicologia;
b) complementari:
1) storia della filosofia antica;
2) storia della filosofia medioevale;
3) storia della filosofia moderna e contemporanea;
4) filosofia della storia;
5) filosofia della religione;
6) filosofia, del diritto;
7) filosofia della scienza;
8) filosofia del linguaggio;
9) storia delle religioni;
10) storia delle dottrine politiche;
11) economia politica;
12) storia delle dottrine economiche;
13) storia della pedagogia;
14) storia della critica dell'arte;
15) letteratura greca;
16) islamistica;
17) religioni e filosofie dell'India e dell'estremo Oriente;
18) storia del Cristianesimo;
19) storia del Risorgimento.
Per quelli dei predetti insegnamenti che sono costitutivi anche di altre Facoltà, valgono di norma i corsi ivi impartiti a titolo ufficiale.
Entro il 31 dicembre del secondo anno di corso lo studente deve presentare, agli effetti dell'art. 56, primo comma, il piano di studio.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno sei scelti tra i complementari.
Tuttavia lo studente può:
a) sostituire all'insegnamento fondamentale di psicologia uno degli insegnamenti di scienze chimiche o fisiche o matematiche o biologiche;
b) comprendere tra gli insegnamenti complementari l'insegnamento di psicologia, se non prescelto come fondamentale; nonché uno degli insegnamenti di lingue e letterature straniere moderne, di cui all'articolo precedente, terzo comma, lettera d).
I corsi di storia della filosofia, di filosofia teoretica e di filosofia morale sono biennali.
L'esame di letteratura latina comprende una prova scritta di traduzione dal latino.
Art. 55.
Titolo di ammissione al corso di studi per la laurea in geografia sono:
a) il primo biennio del corso di studi per la laurea in lettere, con obbligo di aver seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti fondamentali compresi nel piano di studio consigliato, tra i quali in ogni caso quelli di storia greca ovvero storia romana. (con esercitazioni di epigrafia romana) è di storia medioevale ovvero moderna;
b) il primo biennio del corso di studi per la laurea in scienze naturali ovvero in scienze biologiche ovvero in scienze geologiche, con obbligo di aver seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti fondamentali compresi nel piano di studio consigliato, tra i quali in ogni caso quelli di botanica, di zoologia e di mineralogia;
c) il primo biennio del corso di studi per la laurea in scienze politiche, con obbligo di aver seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti fondamentali compresi nel piano di studio consigliato, tra i quali in ogni caso quelli di storia moderna, di storia e politica coloniale e di statistica;
d) il primo biennio del corso di studi per la laurea in economia e commercio, con obbligo di aver seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti fondamentali compreso nel piano di studio consigliato, tra i quali in ogni caso quelli di statistica e di storia economica.
Il corso ha la durata di due anni.
Sono insegnamenti costitutivi:
a) fondamentali:
1) geografia;
2) geografia fisica;
3) geografia politica ed economica;
4) geologia;
5) antropologia;
6) etnologia;
b) complementari:
1) geografia storica;
2) storia, della geografia;
3) oceanografia;
4) economia politica;
5) statistica;
6) topografia antica;
7) paletnologia;
8) storia e geografia dell'Asia orientale;
9) mineralogia;
10) botanica;
11) astronomia;
12) topografia con elementi di geodesia;
13) fisica terrestre;
14) paleontologia;
15) zoologia;
16) petrografia;
17) vulcanologia.
Per quelli dei predetti insegnamenti che sono costitutivi anche di altre Facoltà, valgono di norma i corsi ivi impartiti a titolo ufficiale.
Entro il 31 dicembre del primo anno di corso lo studente deve presentare, agli effetti dell'art. 56, primo comma, il piano di studio.
Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno tre insegnamenti scelti tra i complementari; e deve inoltre aver superato una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.
Il corso dell'insegnamento obbligatorio fondamentale di geografia è biennale.
Art. 56.
Il preside, sentito, ove ritenga, il Consiglio di Facoltà, deve approvare, per renderli definitivi, i piani di studio presentati dagli studenti, nonché le eventuali successive domande di variazione.
Art. 57.
L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scientifica e nello svolgimento di una prova scritta preliminare.
Il tema della prova scritta preliminare verte per gli studenti del corso di linea, in lettere sopra gli insegnamenti del gruppo prescelto, per gli studenti del corso di laurea in filosofia e del corso di laurea in geografia sopra gli insegnamenti compresi nel piano di studio.
La dissertazione scientifica verte sopra un argomento liberamente scelto dal candidato, d'intesa con un professore o con un libero docente, nell'ambito degli insegnamenti predetti.
Art. 58.
Coloro che, avendo conseguito una delle lauree conferite dalla Facoltà, aspirino a un'altra, sono iscritti al terzo o al quarto anno del relativo corso di studi su parere del Consiglio di Facoltà.
Coloro che, avendo conseguito una laurea conferita da altra Facoltà o Scuola, aspirino alla laurea in lettere ovvero alla laurea in filosofia, possono essere iscritti al secondo o al terzo anno del relativo corso di studi, su parere del medesimo Consiglio, a seconda della Facoltà o Scuola di provenienza e degli esami superati.
In tutti i casi previsti dal presente articolo gli aspiranti debbono essere forniti dal diploma di maturità classica.
Art. 64 (già 59).
Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie, è aggiunto quello di "latino medioevale".
Art. 65 (già 60).
Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia, è aggiunto
Art. 66 (già 61).
Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letteratura straniere, sono aggiunti quelli di "lingua e letteratura russa" e di "latino medioevale".
L'art. 95 relativo al biennio di studi propedeutici alle lauree di ingegneria è sostituito dal seguente:
"Il titolo di ammissione per il biennio di studi propedeutici alle lauree in ingegneria è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) analisi matematica algebrica ed infinitesimale (biennale);
2) geometria analitica, con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale);
3) meccanica razionale, con elementi di statica grafica e disegno;
4) fisica sperimentale, con esercitazioni (biennale);
5) chimica generale ed inorganica, con elementi di organica;
6) disegno (biennale);
7) mineralogia e geologia.
Per l'insegnamento di analisi matematica, per quello di geometria e per quello di fisica sperimentale e relative esercitazioni, valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.
Lo studente non può essere ammesso a sostenere l'esame di mineralogia e geologia senza aver prima superato quello di chimica generale ed inorganica, con elementi di organica.
Alla fine del corso biennale di studi propedeutici, lo studente deve superare una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne, a sua scelta".
Art. 98.
Il primo comma è sostiutito dal seguente:
"Per l'iscrizione dei laureati aspiranti al conseguimento di una nuova laurea nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, valgono le norme seguenti relative all'abbreviazione del corso di studi.
Esse, però, possono essere modificate dalla Facoltà in relazione ai titoli di studio posseduti dal richiedente ed ai voti con i quali ha superato gli esami delle materie che eventualmente venissero convalidate per il conseguimento della nuova laurea.
La Facoltà non è tenuta a convalidare le materie superate per la laurea precedente; quindi essa al riguardo si regolerà caso per caso, in base ai punti con i quali le materie stesse sono state superate ed al curriculum degli studi presentato dal richiedente".
Il settimo comma è sostituito dal seguente:
e) per la laurea in scienze naturali, possono essere iscritti al 3° anno i laureati in scienze biologiche, in chimica e in farmacia; possono essere iscritti al 2° anno i laureati in scienze matematiche, in fisica, in matematica e fisica, in medicina e chirurgia, in ingegneria civile o industriale, nonché i laureati in scienze agrarie. Lo studente deve frequentare per due anni consecutivi uno dei laboratori scientifici della Facoltà, o anche estraneo alla Facoltà purchè autorizzato dalla stessa, e deve sostenere e superare gli esami in tutte quelle materie che saranno indicate dal Consiglio di Facoltà. In sostituzione degli esami eventualmente convalidati, la Facoltà può richiedere che lo studente frequenti un pari numero di corsi complementari compresi nella tabella XXIV - annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - e il superamento dei relativi esami".
Il penultimo comma è sostituito dal seguente:
f) per la laurea in scienze biologiche, possono essere iscritti al 3° anno i laureati in scienze naturali, in chimica e farmacia.
Possono essere iscritti al 2° anno i laureati in scienze matematiche, in fisica, in matematica e fisica, in scienze geologiche, in medicina e chirurgia. Lo studente deve frequentare per due anni consecutivi uno dei laboratori scientifici della Facoltà, o anche estraneo alla Facoltà purchè autorizzato dalla stessa, e deve sostenere e superare gli esami in tutte quelle materie che saranno indicate dal Consiglio di Facoltà, in sostituzione degli esami eventualmente convalidati, la facoltà può richiedere allo studente la frequenza ad un pari numero di corsi complementari compresi nella tabella XXV - annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - ed il superamento dei relativi esami".
Gli articoli dal n. 226 al n. 301, relativi all'ordinamento delle scuole e corsi di perfezionamento annessi alla Facoltà di lettere e filosofia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
TITOLO XVI
Scuole e corsi di perfezionamento
Art. 226.
Le scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di lettere e filosofia hanno lo scopo di promuovere l'incremento degli studi ai quali ciascuna s'intitola, e di integrare o specializzare la preparazione dei laureati nell'ambito degli studi medesimi.
Art. 227.
Le scuole rilasciano i diplomi di perfezionamento o di specializzazione per ciascuna indicati.
Art. 228.
Il Consiglio di ciascuna scuola si compone dei professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà di lettere e filosofia titolari degli insegnamenti costitutivi.
Il Consiglio è presieduto dal direttore, eletto nel suo seno e nominato dal rettore per un triennio accademico.
Le funzioni dei professori incaricati sono quelle previste dal regolamento generale universitario in rapporto ai Consigli di Facoltà.
Art. 229.
Riguardo alle carriere scolastiche degli iscritti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni regolamentari vigenti per gli studenti dei corsi di laurea.
Ai fini dell'ammissione il Consiglio della scuola può sottoporre gli aspiranti a un colloquio preliminare.
Entro il 31 dicembre del primo anno di corso gli iscritti devono presentare il piano di studio che diviene definitivo dopo che il direttore, sentito, ove ritenga il Consiglio della scuola, lo abbia approvato.
Art. 230.
Per ogni scuola il programma viene compilato dal direttore sottoposto all'approvazione del Consiglio della scuola e quindi reso pubblico.
Art. 231.
Nelle singole scuole s'impartiscono gli insegnamenti per ciascuna indicati come costitutivi.
Per quegli insegnamenti che sono comuni alla Facoltà di lettere e filosofia ovvero di altre Facoltà o scuola, valgono normalmente i corsi ivi impartiti a titolo ufficiale.
Art. 232.
Su conforme parere del Consiglio della scuola, il direttore può prescrivere o semplicemente raccomandare agli iscritti la frequenza dei corsi di insegnamenti anche diversi da quelli costitutivi, purchè impartiti nella Università.
Art. 233.
Le Commissioni per gli esami di profitto e per i colloqui sono nominate dai direttori delle singole scuole.
Le Commissioni per gli esami di diploma sono nominate dal rettore, sentito il direttore di ciascuna scuola, e si compongono di sette membri, tra i quali sei professori ufficiali o fuori ruolo titolari degli insegnamenti costitutivi della scuola e un libero docente.
Art. 234.
La dissertazione scientifica prevista per l'esame di diploma deve avere carattere di ricerca originale.
Art. 235.
Riguardo alle tasse, soprattasse e contributi valgono le disposizioni di legge vigenti per gli studenti dei corsi di laurea della Facoltà.
Scuola di filologia classica
Art. 236.
La scuola di filologia classica conferisce diploma di perfezionamento in filologia classica.
Art. 237.
Titolo di ammissione è la laurea in lettere, limitatamente a coloro che abbiano seguito l'indirizzo classico.
Eccezionalmente su parere unanime del Consiglio della scuola possono essere ammessi anche coloro che abbiano seguito l'indirizzo moderno.
Il corso della scuola ha la durata di due anni.
Sono insegnamenti costitutivi della scuola:
a) fondamentali:
1) letteratura greca;
2) letteratura latina;
3) grammatica grecolatina;
b) complementari:
1) filologia greco-latina;
2) glottologia;
3) storia comparata delle lingue classiche;
4) paleografia greca;
5) paleografia latina;
6) papirologia;
7) filologia e storia bizantina;
8) lingua e letteratura latina medioevale;
9) critica dei testi;
10) letteratura cristiana antica;
11) letteratura umanistica;
12) istituzioni di diritto romano;
13) storia del diritto romano;
14) storia della filosofia antica;
15) religioni del mondo classico;
16) antichità greche e romane;
17) metrica classica;
18) storia della filologia classica.
Art. 239.
Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma gli iscritti devono:
- avere seguito i corsi negli insegnamenti fondamentali e in almeno quattro insegnamenti scelti tra i complementari;
- avere superato un colloquio su gli argomenti dei corsi degli insegnamenti fondamentali, nonché un colloquio complessivo di cultura classica.
I corsi di almeno due degli insegnamenti fondamentali devono essere seguiti per un biennio.
Art. 240.
L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scientifica su argomento che rientri nell'ambito degli insegnamenti costitutivi della scuola.
Almeno una parte della dissertazione deve essere scritta in latino.
Scuola di filologia moderna
Art. 241.
La scuola di filologia moderna conferisce diplomi di perfezionamento in ciascuno degli insegnamenti costitutivi fondamentali.
Art. 242.
Titolo di ammissione è la laurea in lettere.
Il corso della scuola, ha la durata di due anni.
Art. 243.
Sono insegnamenti costitutivi della scuola:
a) fondamentali:
1) letteratura italiana;
2) storia della lingua italiana;
3) filologia romanza;
4) filologia germanica;
5) filologia anglosassone;
6) filologia slava;
7) lingua e letteratura francese;
8) lingua e letteratura spagnola;
9) lingua e letteratura portoghese;
10) lingua e letteratura romena;
11) lingua e letteratura inglese;
12) lingua e letteratura, tedesca;
13) lingua e letteratura olandese e fiamminga;
14) lingue e letterature scandinave;
15) lingua e letteratura russa;
16) lingua e letteratura polacca;
17) lingua, e letteratura, cecoslovacca;
18) lingua, e letteratura serbocroata;
19) lingua e letteratura slovena;
20) lingua e letteratura bulgara;
21) lingua e letteratura ungherese;
22) lingua e letteratura, neo-greca;
23) lingua e letteratura albanese;
24) letteratura angio-americana;
25) letteratura ispano-americana;
26) letteratura brasiliana;
27) storia delle tradizioni popolari;
b) complementari:
1) critica dei testi;
2) storia della critica e della storiografia letteraria moderna;
3) storia della musica;
4) storia del teatro e dello spettacolo;
5) storia della letteratura italiana moderna e contemporanea.
Art. 244.
Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma gli iscritti devono aver seguito per un biennio i corsi nell'insegnamento in cui intendono perfezionarsi, e in almeno due insegnamenti scelti tra i costitutivi, nonché aver superato un colloquio complessivo nei predetti tre insegnamenti.
In ogni caso chiunque intenda perfezionarsi in una lingua e letteratura deve seguire il corso dell'insegnamento filologico a cui quella lingua e letteratura si ricollega; e chiunque intenda perfezionarsi in una disciplina filologica deve seguire il corso dell'insegnamento di una delle lingue e letterature che si ricollegano.
Gli aspiranti al diploma di perfezionamento in una lingua e letteratura devono nel colloquio di cui sopra dare prova di saper correttamente parlare in quella, lingua e inoltre superare in quella stessa lingua una prova scritta consistente in una composizione e in un dettato.
Art. 215.
L'esame di diploma, consiste nella discussione di una dissertazione scientifica su argomento che rientri nell'ambito dell'insegnamento in cui l'iscritto intende perfezionarsi.
Scuola di storia antica
Art. 246.
La scuola, di storia antica conferisce i diplomi di perfezionamento in:
a) storia greca;
b) storia romana.
Art. 247.
Titolo di ammissione è la laurea in lettere o in filosofia o in giurisprudenza.
Il corso della scuola ha la durata di due anni.
Art. 248.
Sono insegnamenti costitutivi della scuola:
a) fondamentali:
1) storia greca;
2) storia romana;
b) complementari:
1) epigrafia greca;
2) epigrafia latina;
3) archeologia e storia, dell'arte greca e romana;
4) antichità greche e romane;
5) archeologia dell'Africa romana e antichità provinciali;
6) etruscologia e antichità italiche;
7) topografia antica;
8) topografia romana;
9) numismatica;
10) paleografia greca;
11) paleografia latina;
12) papirologia;
13) istituzioni di diritto romano;
14) storia del diritto romano;
15) diritto romano;
16) economia politica;
17) papirologia giuridica;
18) storia orientale antica;
19) religioni del mondo antico;
20) storia del Cristianesimo;
21) storia della filosofia antica;
22) filosofia e storia bizantina;
23) geografia storica.
Art. 249.
Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma gli iscritti devono aver seguito i corsi e superato gli esami nell'insegnamento fondamentale in cui intendono perfezionarsi, e in almeno tre insegnamenti scelti tra i complementari.
Il corso del predetto insegnamento fondamentale deve essere seguito per un biennio.
Art. 250.
L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scientifica su argomento che rientri nell'ambito dell'insegnamento in cui l'iscritto intende perfezionarsi.
Scuola di storia medioevale e moderna
Art. 251.
La scuola di storia medioevale e moderna conferisce i diplomi di perfezionamento in:
a) storia medioevale;
b) storia moderna;
c) storia del Risorgimento.
Art. 252.
Titolo di ammissione è la laurea in lettere o in filosofia o in giurisprudenza o in scienze politiche, limitatamente, per quest'ultima, al perfezionamento in storia moderna.
Il corso della scuola ha la durata di due anni.
Art. 253.
Sono insegnamenti costitutivi della scuola:
a) fondamentali:
1) storia medioevale;
2) storia moderna;
3) storia del Risorgimento;
b) complementari:
1) paleografia e diplomatica;
2) filologia romanza;
3) storia del Cristianesimo;
4) geografia;
5) storia del diritto italiano;
6) filologia e storia bizantina;
7) islamitica.
Ai soli fini della formazione del piano di studio individuale, il Consiglio della scuola può concedere che siano valutati come complementari anche altri insegnamenti costitutivi della Facoltà ovvero di altra Facoltà o scuola.
Art. 254.
Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma gli iscritti devono aver seguito per un biennio i corsi nell'insegnamento fondamentale in cui intendono perfezionarsi, e in almeno un insegnamento complementare, se laureati in lettere o in filosofia, in almeno due, se laureati in giurisprudenza o in scienze politiche.
Gli iscritti devono inoltre aver superato un colloquio complessivo negli insegnamenti di cui abbiano seguito i corsi.
Art. 255.
L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scientifica su argomento che rientri nell'ambito dell'insegnamento in cui l'iscritto intende perfezionarsi.
Scuola di filosofia
Art. 256.
La scuola di filosofia conferisce il diploma di perfezionamento in filosofia.
Art. 257.
Titolo di ammissione è la laurea in filosofia. Possono tuttavia essere ammessi, su parere del Consiglio della scuola, anche i laureati in lettere o in pedagogia o di ogni altra Facoltà, purchè forniti del diploma di maturita classica o di maturità scientifica, che abbiano superato una prova scritta di cultura filosofica.
Il corso della scuola ha la durata di due anni.
Art. 258.
Sono insegnamenti costitutivi della scuola:
1) filosofia teoretica;
2) filosofia morale;
3) filosofia della storia;
4) filosofia della religione;
5) filosofia della scienza;
6) filosofia del linguaggio;
7) storia della filosofia;
8) storia della filosofia antica;
9) storia della filosofia medioevale;
10) storia della filosofia moderna e contemporanea;
11) storia, della critica, d'arte;
12) storia della critica e della storiografia letteraria moderna;
13) pedagogia;
14) storia della pedagogia;
15) psicologia.
Art. 259.
Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma gli iscritti devono aver seguito i corsi negli insegnamenti compresi nel piano di studio annuale consigliato e aver superato al termine di ciascun anno un colloquio complessivo negli insegnamenti di cui abbiano seguito i corsi.
Art. 260.
L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scientifica su argomento attinente alle discipline filosofiche.
Scuola di studi storico-religiosi
Art. 261.
La scuola di studi storico-religiosi conferisce il diploma di perfezionamento in studi storico-religiosi.
Art. 262.
Titolo di ammissione è la laurea in lettere o in filosofia.
Possono tuttavia essere ammessi, su parere del Consiglio della scuola, anche i laureati di altre Facoltà, purchè forniti del diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Il corso della scuola ha la durata di due anni.
Art. 263.
Sono insegnamenti costitutivi della scuola:
1) storia delle religioni;
2) religioni dei popoli primitivi;
3) storia della religione ebraica;
4) egittologia;
5) assiriologia e archeologia orientale;
6) religioni del mondo classico;
7) storia del Cristianesimo;
8) storia religiosa dell'Oriente cristiano;
9) storia della Chiesa orientale;
10) archeologia cristiana;
11) letteratura cristiana antica,;
12) islamitica;
13) religioni e filosofia dell'India e dell'estremo Oriente;
14) storia della filosofia antica;
15) storia della filosofia medioevale;
16) storia della filosofia moderna e contemporanea.
Art. 264.
Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma gli iscritti devono aver seguito i corsi e superato un colloquio complessivo negli insegnamenti compresi nel piano di studio individuale.
Art. 265.
L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scientifica su argomento attinente a uno degli insegnamenti compresi nel piano di studio individuale.
Art. 266.
Il periodico "Studi e materiali di storia delle religioni" è l'organo ufficiale dell'attività scientifica della scuola.
Scuola nazionale di archeologia
Art. 267.
La scuola nazionale di archeologia, si propone, oltre i fini di cui all'art. 226, di fornire la preparazione scientifica e tecnico-pratica a coloro che intendano dedicarsi al governo dei monumenti, musei e scavi di antichità, nonché di perfezionare coloro che appartengono a tali istituti.
Art. 268.
La scuola conferisce il diploma di perfezionamento in archeologia, con specializzazioni in uno degli indirizzi di cui all'articolo seguente.
Art. 269.
Titolo di ammissione è la laurea in lettere.
Il corso della scuola ha la durata di tre anni e si distingue nei seguenti indirizzi:
a) storia dell'arte antica;
b) epigrafia e antichità;
c) topografia archeologica;
d) preistoria e protostoria.
Art. 270.
Sono insegnamenti costitutivi della scuola:
1) archeologia e storia dell'arte greca e romana;
2) epigrafia latina;
3) epigrafia greca;
4) antichità greche e romane;
5) etruscologia e antichità italiche;
6) topografia romana;
7) topografia antica;
8) paletnologia;
9) numismatica;
10) archeologia dell'Africa romana e antichità provinciali;
11) archeologia cristiana.
Art. 271.
Il Consiglio della scuola può promuovere corsi di lezioni e di esercitazioni pratiche di:
1) elementi di disegno, cartografia, architettura e rilievi di monumenti;
2) elementi di mineralogia e geologia applicati all'archeologia;
3) tecnica degli scavi;
4) tecnica del restauro;
5) catalogazione e ordinamento dei musei.
Art. 272.
Il Consiglio della scuola indicherà a ciascun iscritto in rapporto con l'indirizzo da lui prescelto e previo esame del suo curriculum, sette insegnamenti costitutivi in cui dovrà seguire i corsi e le prove da sostenere.
Art. 273.
Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma gli iscritti devono aver seguito, entro i primi due anni i corsi negli insegnamenti indicati dal Consiglio della scuola (rispettivamente 4 nel primo e 3 nel secondo anno), e superato le relative prove finali consistenti per cinque di essi in un colloquio negli insegnamenti di cui abbiano seguito i corsi, o su argomento scelto dall'iscritto e approvato da un professore ufficiale, e per gli altri due in una prova scritta.
Essi devono inoltre, nel terzo anno, compiere il loro perfezionamento presso la Scuola archeologica italiana di Atene, oppure svolgere in Italia un programma di studio concordato con il Consiglio della scuola e consistente nella partecipazione ad uno scavo appositamente organizzato o, a seconda dei casi, in viaggi, ricognizioni archeologiche ed epigrafiche, lavori di catalogazione di musei, ecc. Gli iscritti devono presentare una relazione scritta sull'attività da loro svolta.
Il viaggio in Grecia per il perfezionamento è obbligatorio per gli iscritti che siano forniti di una delle borse di studio concesse a norma del regio decreto 24 maggio 1926, n. 1113.
Art. 274.
Il Consiglio della scuola si riserva altresì di prendere gli opportuni accordi con le Sopraintendenze e le Direzioni dei musei e degli scavi per agevolare il tirocinio degli iscritti e di determinare i programmi dei saggi di scavo, dei sopraluoghi e dei viaggi d'istruzione da compiere, di preferenza, durante i periodi di vacanza, dei primi due anni.
Art. 275.
L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scientifica su argomento che riguardi uno degli insegnamenti compresi nel piano di studio individuale.
Art. 276.
Eccezionalmente il Consiglio della scuola può concedere l'ammissione al secondo anno di corso a quegli aspiranti che, per gli studi precedentemente compiuti ne siano meritevoli a parere unanime del Consiglio medesimo.
Scuola di storia dell'arte medioevale e moderna
Art. 277.
La scuola di storia dell'arte medioevale e moderna si propone oltre i fini di cui all'art. 226, di fornire la preparazione scientifica e tecnico-pratica a coloro che intendano dedicarsi al governo dei monumenti e delle gallerie d'arte ovvero all'insegnamento medio della storia dell'arte, nonché di perfezionare coloro che appartengono a quegli istituti.
Art. 278.
La scuola conferisce il diploma di specializzazione in storia dell'arte medioevale e moderna.
Titolo di ammissione è la laurea in lettere o in filosofia o in ingegneria civile o in architettura.
Gli appartenenti al ruolo del personale scientifico e direttivo dell'amministrazione delle arti sono ammessi alla scuola qualunque sia la laurea da essi posseduta.
Il corso della scuola ha la durata di tre anni.
Art. 280.
Sono insegnamenti costitutivi della scuola:
a) fondamentali:
1) storia dell'arte medioevale;
2) storia dell'arte moderna;
b) complementari:
1) legislazione artistica;
2) museografia;
3) restauro dei monumenti;
4) storia della critica d'arte;
5) storia dell'arte contemporanea;
6) storia delle arti decorative del manoscritto e del libro;
7) teoria e storia del restauro di opere d'arte (corsi che si svolgono presso l'Istituto centrale del restauro in Roma).
Art. 281.
Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma gli iscritti devono aver seguito i corsi e superati gli esami negli insegnamenti fondamentali e in almeno quattro insegnamenti scelti tra i complementari.
Gli esami in entrambi gli insegnamenti fondamentali devono essere sostenuti tanto dopo il primo, quanto dopo il secondo anno di corso, ed essere preceduti ogni volta dalla presentazione di una dissertazione su argomento concordato all'inizio di ciascun anno col rispettivo professore, Argomento di una delle due dissertazioni da presentare nel secondo anno può essere la ricerca preparatoria alla dissertazione scientifica prevista, per l'esame di diploma.
Gli esami degli insegnamenti complementari devono essere ugualmente ripartiti nei primi due anni di corso.
Nel terzo anno gli allievi non hanno obblighi di iscrizione a singoli corsi di insegnamenti, attendono alla preparazione della predetta dissertazione scientifica e compiono possibilmente viaggi di istruzione.
Art. 282.
L'esame di diploma consiste:
a) in un colloquio preliminare in cui il candidato deve dimostrare una conoscenza generale storico-critica dell'arte italiana e straniera;
b) nella discussione di una dissertazione scientifica su argomento che riguardi uno degli insegnamenti fondamentali.
Art. 283.
A coloro che al termine del primo anno abbiano dimostrato nello svolgimento delle dissertazioni conoscenza del metodo storico e della critica estetica e abbiano superato gli esami prescritti riportando una media non inferiore ai pieni voti legali, può essere concessa, dietro domanda e su conforme parere del Consiglio della scuola, l'abbreviazione di un anno di corso.
A coloro che appartengono al ruolo del personale scientifico e direttivo dell'amministrazione delle arti o che siano insegnanti di storia dell'arte negli istituti medi di istruzione, l'abbreviazione di cui al comma precedente è concessa di diritto.
Scuola di scienze etnologiche
Art. 284.
La scuola di scienze etnologiche si propone, oltre ai fini di cui all'art. 226, di fornire la preparazione scientifica e tecnico-pratica a coloro che intendano dedicarsi al governo delle raccolte etnologiche.
Art. 285.
La scuola conferisce il diploma di specializzazione in scienze etnologiche.
Art. 286.
Titolo di ammissione è la laurea in lettere o in filosofia o in geografia o in giurisprudenza o in scienze naturali o in scienze biologiche o in scienze politiche.
Il corso della scuola ha la durata di due anni.
Art. 287.
Sono insegnamenti costitutivi della scuola:
a) fondamentali:
1) etnologia;
2) etnografia museografica;
3) religioni dei popoli primitivi;
4) arte dei popoli primitivi;
5) africanistica;
6) americanistica;
7) civiltà primitive dell'Asia e del mondo oceanico;
b) complementari:
1) paletnologia;
2) antropogeografia;
3) antropologia;
4) psicologia;
5) glottologia;
6) sociologia;
7) storia delle tradizioni popolari.
I corsi degli insegnamenti di etnologia e di religioni dei popoli primitivi sono biennali.
Art. 288.
Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma gli iscritti devono aver seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti di etnologia e di religioni dei popoli primitivi e in un altro insegnamento fondamentale, nonché in almeno due insegnamenti scelti tra gli altri fondamentali e i complementari, previa approvazione del Consiglio della scuola.
Art. 289.
L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scientifica su argomento che riguardi uno degli insegnamenti fondamentali.
Scuola orientale
Art. 290.
La scuola conferisce il diploma di perfezionamento in studi orientali.
Art. 291.
Titolo di ammissione è la laurea in lettere o in filosofia, o anche qualsiasi laurea conferita da altra Facoltà, purchè gli aspiranti siano forniti del diploma di maturità classica.
Il corso della scuola ha la durata di due anni.
Art. 292.
Sono insegnamenti costitutivi della scuola gli insegnamenti orientalistici della facoltà compresi nelle seguenti categorie:
a) lingue, cultura e storia dell'Asia anteriore antica e dell'Egitto;
b) oriente cristiano;
c) lingue, cultura e storia dei popoli semitici;
d) lingue, cultura e storia dei popoli musulmani;
e) lingue, cultura e storia dei popoli africani;
f) lingue, cultura e storia dell'Iran;
g) lingue, cultura e storia dell'India;
h) lingue, cultura e storia dell'Asia orientale;
i) lingue, cultura e storia dell'Asia centrale;
j) archeologia e storia dell'arte del vicino, medio ed estremo Oriente;
k) religioni e filosofie dei popoli orientali.
Art. 293.
Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma gli iscritti devono aver seguito i corsi durante il biennio almeno in due insegnamenti a scelta, previa approvazione del Consiglio della scuola, e aver compiuto le esercitazioni e le ricerche ordinate dai rispettivi professori, nonché aver superato un colloquio complessivo negli insegnamenti medesimi.
Art. 294.
L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scientifica su argomento pertinente agli insegnamenti di cui il candidato abbia seguito i corsi.
Art. 295.
La "Rivista degli studi orientali" è l'organo ufficiale dell'attività scientifica della scuola.
Scuola di glottologia
Art. 296.
La scuola di glottologia conferisce il diploma di perfezionamento in glottologia.
Art. 297.
Titolo di ammissione è la laurea in lettere.
Il corso della scuola ha la durata di due anni.
Art. 298.
Sono insegnamenti costitutivi della scuola:
1) glottologia;
2) grammatica greca e latina;
3) storia comparata delle lingue classiche;
4) filologia romanza;
5) storia della lingua italiana;
6) filologia germanica;
7) filologia slava;
8) lingue celtiche;
9) lingue baltiche;
10) filologia indiana;
11) filologia iranica;
12) lingua e letteratura albanese;
13) lingue ugrofinniche;
14) etruscologia e antichità italiche;
15) fonetica sperimentale.
il corso dell'insegnamento di glottologia ha per oggetto:
a) la linguistica generale;
b) la linguistica ario-europea.
Art. 219.
Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma gli iscritti devono aver seguito per un biennio i corsi e superato gli esami in quattro insegnamenti scelti tra i costitutivi.
Art. 300.
L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scientifica su argomento che rientri nell'ambito delle discipline linguistiche.
Art. 375.
Agli insegnamenti del secondo anno della "Scuola di perfezionamento in anestesia" è aggiunto quello di "cardiologia applicata all'anestesia".
Il presente decreto, munito del sigillo della Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Dogliani, addì 26 ottobre 1954
EINAUDI
ERMINI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 2. - CARLOMAGNO
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