Art. 1
In vigore dal 8 dic 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 18, quinto comma, prima parte e lettera e), della legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa italiana;
Visti gli articoli 2 e 8 della legge 9 luglio 1954, n. 431, contenente norme integrative e modificative della citata legge 29 aprile 1953, n. 430;
Vista la legge 2 aprile 1951, n. 291;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Gli impiegati assunti dai cessati Governi dell'ex Africa orientale italiana e della Libia con rapporto d'impiego a contratto speciale a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816, convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 300, distaccati a prestar servizio presso l'Istituto centrale di statistica ai sensi dell'art. 13 della legge 2 aprile 1951, n. 291, e tuttora ivi in servizio, i quali si trovino nelle condizioni previste nel quarto comma, ultima parte, dell'art. 8 della legge 9 luglio 1954, numero 431, potranno presentare la domanda di cui al quinto comma dello stesso articolo ed ai fini in esso previsti, entro un mese a decorrere dalla, data di entrata in vigore del presente decreto, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana, salvo successivo trasferimento, nei modi ed ai sensi di legge, nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici di altre Amministrazioni dello Stato.
Le singole Amministrazioni di definitivo inquadramento provvederanno alla conferma del distacco degli impiegati di cui al precedente comma presso l'Istituto suddetto, ai sensi e nei modi previsti dal citato articolo 13 della legge 2 aprile 1951, n. 291, per il tempo necessario al completamento delle operazioni inerenti allo spoglio ed alla elaborazione dei risultati dei censimenti di cui alla legge stessa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a, chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 ottobre 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 24. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-10-20;1062#art-1