Art. 1

In vigore dal 12 mar 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 951, con il quale i comuni di Ripalta Guerina, Zappello ed alcune zone del territorio di Ripalta Nuova furono riuniti in Comune unico con denominazione Ripalta Cremasca; Vista l'istanza 21 dicembre 1946, con la quale la maggioranza dei contribuenti del cessato comune di Ripalta Guerina ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Ripalta Cremasca in data 22 dicembre 1946, n. 58, e della Deputazione provinciale di Cremona in data 17 marzo 1947, n. 43, con le quali venne espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge Comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . È ricostituito il comune di Ripalta Guerina, in provincia di Cremona, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-10-16;1385#art-1

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