Art. 2

In vigore dal 6 feb 1955
Il Ministro per gli affari esteri può delegare, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, funzionari del proprio Ministero per la verificazione dell'autenticità dei provvedimenti di cui all' e per l'apposizione, in calce a tali provvedimenti, della formula esecutiva predetta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 ottobre 1954 EINAUDI SCELBA - MARTINO - VILLABRUNA - DE PIETRO Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1955 Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 60. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-10-16;1270#art-2

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