Art. 1
In vigore dal 4 feb 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 18 marzo 1928, n. 701, con il quale i comuni di Colazza, Corciago, Pisano e Tapigliano furono riuniti in Comune unito con denominazione e capoluogo Pisano;
Vista l'istanza 10 marzo 1946, con la quale la maggioranza dei contribuenti del cessato comune di Colazza, ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;
Viste le deliberazioni della Giunta municipale di Pisano e della Deputazione provinciale di Novara, rispettivamente, in data 15 marzo 1946, n. 88, e in data 10 maggio 1946, n. 2, con le quali venne espresso parere in ordine alla predetta richiesta;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
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È ricostituito il comune di Colazza, in provincia di Novara, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-10-16;1258#art-1