Art. 1

In vigore dal 13 gen 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione; Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, che prevede la facoltà di far cadere il riposo di 24 ore consecutive in giorno diverso dalla domenica ed attuato mediante turni al personale addetto all'esercizio di determinato attività; Visto il decreto Ministeriale 22 giugno 1935; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. La voce n. 29 della tabella III, annessa al decreto Ministeriale 22 giugno 1935, concernente la determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale settimanale è modificata nel modo seguente: TABELLA ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e di decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 ottobre 1954 EINAUDI SCELBA - VIGORELLI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1954 Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 93. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-10-16;1183#art-1

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