Art. 1

In vigore dal 15 dic 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110; Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526; Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio (decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni; Udito il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: È approvato e reso esecutorio l'atto capitolato stipulato il 15 settembre 1954, tra il delegato del Ministro per i trasporti, in rappresentanza dello Stato e la Società per azioni "Funivalbo", Funiseggiovie Val Bognanco, con sede in Bognanco (Novara), per la concessione a quest'ultima della costruzione e dell'esercizio della funicolare aerea in servizio pubblico per trasporto di persone e di cose, dalla frazione "Prestino" (O Terme) alla frazione capoluogo "San Lorenzo", del comune di Bognanco (Novara). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 ottobre 1954 EINAUDI MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1954 Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 44. - CARLOMAGNO
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