Art. 1
In vigore dal 15 dic 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;
Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio (decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
Udito il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
È approvato e reso esecutorio l'atto capitolato stipulato il 15 settembre 1954, tra il delegato del Ministro per i trasporti, in rappresentanza dello Stato e la Società per azioni "Funivalbo", Funiseggiovie Val Bognanco, con sede in Bognanco (Novara), per la concessione a quest'ultima della costruzione e dell'esercizio della funicolare aerea in servizio pubblico per trasporto di persone e di cose, dalla frazione "Prestino" (O Terme) alla frazione capoluogo "San Lorenzo", del comune di Bognanco (Novara).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 ottobre 1954
EINAUDI
MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 44. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-10-16;1089#art-1