Art. 9

In vigore dal 15 ott 1955
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; botanica; chimica elementare; agronomia; coltivazioni erbacee; malattie delle piante; meccanica agraria; topografia; industria agraria; viticoltura e frutticultura; economia rurale; contabilità agraria; costruzioni rurali; alimentazione del bestiame; tecnologia; zootecnia; caseificio; aritmetica e geometria; elementi di diritto agrario; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-30;1580#art-9

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