Art. 1
In vigore dal 14 ott 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
.
A decorrere dal 1 ottobre 1954 è istituito in Novara un Istituto tecnico industriale statale per maglieri e per tessili.
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso il suddetto Istituto sono indicati nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Con successivo decreto saranno approvati gli orari e i programmi per le materie di insegnamento e le esercitazioni pratiche particolari del nuovo indirizzo specializzato per "maglieri".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-30;1579#art-1