Art. 3
In vigore dal 14 ott 1955
Il contributo annuo a carico dello Stato, per il mantenimento dell'Istituto suddetto, è fissato nella misura di L. 24.675.000 e graverà sui normali stanziamenti di bilancio previsti per la nuova istituzione di scuole e Istituti di istruzione tecnica per l'anno scolastico 1954-55.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Dogliani, addì 30 settembre 1954
EINAUDI
SCELBA - ERMINI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 184. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-30;1578#art-3