Art. 4
In vigore dal 12 ott 1955
Alle spese derivanti dall'attuazione del presente decreto sarà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio previsti per le nuove istituzioni di Istituti e Scuole di istruzione tecnica per l'anno scolastico 1954-55.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Dogliani, addì 30 settembre 1954
EINAUDI
SCELBA - ERMINI- GAVA Visto il Guardasigilli: MORO Registrato alla corte dei conti addì 21 settembre 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 186. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-30;1574#art-4