Art. 2
In vigore dal 13 ott 1955
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile.
Esso è costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'abbigliamento, con sezioni per:
sarta per donna;
biancherista;
camiciaia;
maglierista.
2. Scuola professionale per attività ed impieghi commerciali, con sezioni per:
stenodattilografa;
segretaria di aziende turistiche.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1576#art-2