Art. 17
In vigore dal 13 ott 1955
A capo dell'Istituto è una preside la quale è, in ogni caso, dispensata dall'obbligo dell'insegnamento. Ella sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.
A capo di ogni scuola è una direttrice che risponde verso la preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lei diretta.
Le funzioni di direttrice sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta della preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.
Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dalla preside che lo presiede, dalle direttrici di scuole e da una o più insegnanti tecniche pratiche.
Il Consiglio di presidenza coadiuva la preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1576#art-17