Art. 2
In vigore dal 12 ott 1955
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'abbigliamento, con sezioni per biancherista per donna:
sarta per donna;
sarta per bambini.
2. Scuola professionale per l'arte applicata, con sezioni per:
ricamo;
trine;
arredamento.
3. Scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:
stenodattilografa;
segretaria d'ufficio.
4. Scuola professionale per attività assistenziali, con sezioni per:
istitutrice;
vigilatrice di colonia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1573#art-2