Art. 20

In vigore dal 19 giu 1955
Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi. Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale. In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro. Quando funzionino scuole staccate a norma dell' del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1561#art-20

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