Art. 2
In vigore dal 18 giu 1955
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
disegnatore meccanico;
meccanico;
tornitore meccanico.
2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per:
istallatore elettricista bassa tensione;
avvolgitore elettricista.
3. Scuola professionale per l'industria idraulica, con sezioni per:
impiantista idraulico sanitario;
impiantista idraulico riscaldamento.
4. Scuola professionale per l'industria edile, con sezioni per:
disegnatore edile;
assistente edile.
5. Scuola professionale per l'industria del legno, con sezione per:
modellista da fonderia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1559#art-2