Art. 9

In vigore dal 12 giu 1955
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica applicata; scienze fisiche; disegno tecnico; tecnologia generale e professionale; elettrotecnica generale e applicata; tecnica, economia e organizzazione dei trasporti; tecnologia elettrica; radiotecnica e telefonia; economia aziendale; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1553#art-9

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