Art. 2

In vigore dal 11 giu 1955
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per: tornitore; meccanico riparatore auto e moto. 2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per: elettricista bassa tensione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1551#art-2

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