Art. 9
In vigore dal 10 giu 1955
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; fisica; elettrotecnica; tecnologia; disegno; agronomia e macchine operatrici; motori termici e idraulici; igiene e legislazione del lavoro, infortunistica e previdenza sociale; agronomia; zootecnia; elementi di economia ed estimo rurale; contabilità agraria; agrimensura, costruzioni rurali e disegno relativo; elementi di meccanica agraria; religione; educazione fisica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1549#art-9