Art. 2
In vigore dal 9 giu 1955
Il predetto Istituto professionale La lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori della industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
aggiustatore;
tornitore;
motorista.
2. Scuola professionale per l'industria dell'abbigliamento, con sezioni per:
ricamatrice;
sarta da donna;
maglierista.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1546#art-2