Art. 2

In vigore dal 9 giu 1955
Il predetto Istituto professionale La lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori della industria e dell'artigianato. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per: aggiustatore; tornitore; motorista. 2. Scuola professionale per l'industria dell'abbigliamento, con sezioni per: ricamatrice; sarta da donna; maglierista.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1546#art-2

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