Art. 9

In vigore dal 8 giu 1955
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; lingua francese; lingua inglese; scienze naturali; contabilità; disegno; storia dell'arte: merceologia; economia domestica; dattilografia; stenografia; agraria ed economia agraria; psicologia igiene e pronto soccorso; legislazione del lavoro; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1545#art-9

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