Art. 9

In vigore dal 8 giu 1955
Nelle sezioni delle Scuole professionali indicate nei precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica e fisica; scienze naturali; elementi di chimica generale inorganica e organica; zootecnia; agraria; economia rurale e contabilità agraria; topografia, costrizioni e disegno relativo; meccanica agraria; elementi di patologia vegetale, entomologia e microbiologia; elementi di chimica agraria e industrie agrarie; computisteria rurale e zootecnico-casearia; ezoognosia ed applicazioni; caseificio; agronomia; agrimensura, costruzioni zootecniche e casearie e disegno relativo; coltivazioni, economia rurale e zootecnica casearia; tecnica ed economia dei miglioramenti e disegno relativo; tecnica ed economia, delle coltivazioni; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1544#art-9

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