Art. 9
In vigore dal 5 giu 1955
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; fisica; elettrotecnica; tecnologia; disegno; agronomia e macchine operatrici; motori termici e idraulici; igiene e legislazione del lavoro; infortunistica e previdenza sociale; agronomia; zootecnia; elementi di economia ed estimo rurale; contabilità agraria; agrimensura; costruzioni rurali e disegno relativo; elementi di meccanica agraria; religione; educazione fisica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1542#art-9