Art. 3
In vigore dal 5 giu 1955
Presso l'Istituto potranno essere istituiti:
a) Scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;
b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;
c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;
d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;
e) corsi preparatori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1542#art-3