Art. 1

In vigore dal 19 dic 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 10 aprile 1947, n. 423, con il quale l'abitato di Cammarata, in provincia di Agrigento, fu incluso fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, limitatamente al quartiere Gianguarna; Ritenuto che è stata accertata la necessità di estendere il consolidamento all'intero abitato; Visto il parere del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo, n. 31648, emesso nell'adunanza del 21 maggio 1954; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell', sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, l'intero abitato di Cammarata, in provincia di Agrigento, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, a quelli indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addì 26 settembre 1954 EINAUDI ROMITA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1954 Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 60. - CARLOMAGNO
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