Art. 4

In vigore dal 29 dic 1954
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano a cessare, o diventino insufficienti per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente , saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei titolari e con l'obbligo, per l'Ente sovventore, di corrispondere ad essi il trattamento di cessazione che possa eventualmente loro spettare. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addì 24 settembre 1954 EINAUDI ERMINI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1954 Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 78. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-24;1144#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo