Art. 1
In vigore dal 5 dic 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, numero 230, modificato con regi decreti 31 ottobre 1929, n. 2475; 27 ottobre 1932, n. 2084; 13 dicembre 1934, n. 2403; 1 ottobre 1936, n. 2019; 20 dicembre 1937, n. 2684; 5 maggio 1939, n. 1145; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946, n. 643 e con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 853;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta, la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 25. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di: "chimica analitica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Dogliani, addì 14 settembre 1954
EINAUDI
MARTINO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 12. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-14;1058#art-1