Art. 1
In vigore dal 11 nov 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con i regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1904; 4 maggio 1942, n. 557; 5 settembre 1942, n. 1120 e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 612; 23 settembre 1949, n. 931; 30 ottobre 1949, n. 1059; 5 aprile 1950, n. 284; 30 ottobre 1950, n. 1277, 31 ottobre 1950, n. 1311; 18 aprile 1951, n. 934; 30 luglio 1951, n. 1314; 27 ottobre 1951, n. 1680; 19 settembre 1952, n. 4551; 25 agosto 1953, n. 1117; 26 aprile 1954, n. 738 e 30 giugno 1954, n. 753;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 285, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione di un "corso di perfezionamento in nipiologia".
Corso di perfezionamento in nipiologia
Art. 286. - È istituito presso l'Università di Napoli un corso di perfezionamento in nipiologia.
Il corso che ha la durata di un anno ha sede presso la clinici pediatrica ed è diretto dal direttore della clinica stessa.
Art. 287. - Possono iscriversi al corso solamente coloro che siano già specializzati in pediatria.
Art. 288. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
a) concetto e storia della nipiologia. Legislazione per la protezione del lattante;
b) genetica ed eugenica;
c) embriologia, anatomia, ortogenesi del lattante;
d) embriopatie;
e) l'età del neonato;
f) fisiologia del lattante;
g) importanza dell'alimentazione sullo sviluppo del lattante;
h) psicologia del lattante con speciale riguardo allo sviluppo del sistema neuro-psichico. Psichiatria del lattante;
i) l'allergia del lattante;
l) ortopedia e traumatologia del lattante;
m) oftalmologia del lattante;
n) otorinolaringoiatria del lattante;
o) dermatologia del lattante;
p) pedagogia del lattante;
q) influenza dell'ambiente sullo sviluppo del lattante;
r) profilassi individuale e sociale del lattante;
s) educazione fisica del lattante;
t) etnografia del lattante;
u) assistenza al lattante illegittimo;
v) assistenza al lattante legittimo con speciale riguardo all'azione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia.
Art. 289. - Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni e della frequenza a turni nel reparto immaturi esistenti in clinica pediatrica.
Art. 290. - I perfezionandi debbono pagare le stesse tasse (immatricolazione, iscrizione, ecc.) vigenti per le altre scuole di perfezionamento e debbono inoltre versare un contributo speciale di L. 30.000 che, ai sensi dell'art. 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sarà devoluto all'istituto di clinica pediatrica.
Art. 291. - I perfezionandi dovranno sostenere alla fine del corso un esame orale sulle materie di insegnamento e dovranno discutere una tesi scritta compilata sai mio degli argomenti delle materie di insegnamento.
Art. 292. - La Commissione esaminatrice presieduta dal direttore del corso (cioè dal direttore della clinica pediatrica), sarà composta di cinque insegnanti del corso, invitati a rotazione.
Art. 293. - I perfezionandi che, ammessi all'esame in base alla frequenza, lo avranno superato, otterranno un certificato di frequenza e di esame.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 agosto 1954
EINAUDI
MARTINO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 155. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-24;987#art-1