Art. 1

In vigore dal 5 nov 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Taviano e di Racale (Lecce) rispettivamente in data 28 febbraio 1952, n. 21, 28 luglio 1952, n. 68 e 28 agosto 1952, n. 79, ed in data 27 febbraio 1952, n. 10 e 10 ottobre 1952, n. 32, con Le quali è stata chiesta una rettifica di confini tra quei Comuni; Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate; Visto il parere espresso in merito dall'Amministrazione provinciale, con deliberazione del Consiglio in data 26 marzo 1953, n. 28; Udito il parere del Consiglio di Stato; Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . I confini tra i comuni di Taviano e di Racale, in provincia di Lecce, sono rettificati secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse al presente decreto.
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