Art. 1
In vigore dal 29 ott 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2051, con il quale i comuni di Gromo, Valgoglio e Gandellino, in provincia di Bergamo, furono riuniti in Comune unico con denominazione Gromo;
Viste le istanze in data 24 luglio 1946 ed in data 8 giugno 1947, nonché le istanze in data 26 e 27 dicembre 1953, 3, 9 e 18 gennaio 1954, con le quali, rispettivamente, la maggioranza dei contribuenti dei cessati comuni di Gromo e Valgoglio e la maggioranza dei tre quinti degli elettori del cessato comune di Gandellino ne hanno chiesto la ricostituzione in Comuni autonomi con le circoscrizioni territoriali preesistenti alla data della relativa riunione;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Gromo in data 17 novembre 1946, n. 74, e della Deputazione provinciale di Bergamo in data 6 maggio 1947, n. 69, con le quali venne espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
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Sono ricostituiti i comuni di Gromo, Valgoglio e Gandellino, in provincia di Bergamo, con le circoscrizioni territoriali preesistenti alla data della relativa riunione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-24;951#art-1