Art. 3

In vigore dal 29 dic 1954
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 agosto 1954 EINAUDI MARTINO -GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1954 Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 79. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-24;1143#art-3

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