Art. 1

In vigore dal 14 dic 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568; Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173; Visto il parere del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo, n. 31684, emesso nell'adunanza del 21 maggio 1954; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell'art. 4, del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane), quello di Porto Palo, frazione del comune di Menfi, in provincia di Agrigento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 agosto 1954 EINAUDI ROMITA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1954 Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 28. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-24;1086#art-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo