Art. 1

In vigore dal 26 nov 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Orio al Serio e di Bergamo rispettivamente in data 17 giugno 1950, n. 42, ed in data 26 luglio 1950, n. 9, con le quali è stata chiesta una rettifica di confini tra quei Comuni; Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate; Visto il parere espresso in merito dell'Amministrazione provinciale di Bergamo, con deliberazione della Deputazione in data 13 ottobre 1950, n. 225; Udito il parere del Consiglio di Stato; Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato Con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . I confini tra i comuni di Orio al Serio e di Bergamo sono rettificati secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse al presente decreto.
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