Art. 1
In vigore dal 17 ott 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Vista la legge 26 giugno 1954, n. 341;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1954-55, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1954-55, è autorizzata la prelevazione di L. 351.450.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario:
Ministero del tesoro:
Cap. n. 163. - Fitto di locali.............. L. 34.500.000
Cap. n. 696 (modificata la denominazione). -
Spese per il funzionamento delle Commissioni
centrali e provinciali dei danni di guerra dei
servizi centrali e periferici (compresi quelli
presso i consolati italiani all'estero)
incaricati dell'accertamento, liquidazione e
pagamento dei danni di guerra e di tutte le
altre operazioni inerenti a tale servizio..... " 44.500.000
Cap. n. 697 (modificata la denominazione). -
Gettoni di presenza ai componenti delle
Commissioni centrali e provinciali dei danni
di guerra..................................... " 136.450.000
Ministero delle finanze:
Cap. n. 294. - Acquisto di stabili e terreni L. 24.000.000
Ministero degli affari esteri:
Cap. n. 95. - Spese per la tutela, ecc.,
delle collettività, ecc....................... L. 82.000.000
Cap. n. 118-bis (di nuova istituzione). -
Paghe al personale giornaliero da assumere con
contratto di diritto privato per esigenze re-
lative ai servizi dell'emigrazione (art. 3
della legge 26 febbraio 1952, n. 67).......... " 27.000.000
Cap. n. 118-ter (di nuova istituzione). -
Oneri previdenziali per il personale giorna-
liero da assumere con contratto di diritto
privato per esigenze relative ai servizi del-
l'emigrazione................................. L. 3.000.000
-------------
L. 351.450.000
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Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a S. Vincent, addì 14 agosto 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 79. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-14;883#art-1