Art. 1

In vigore dal 10 ott 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con i regi decreti 12 ottobre 1927, n. 2227; 4 settembre 1930, n. 1312; 1 ottobre 1931, n. 1778; 27 ottobre 1932, n. 2092; 6 dicembre 1934, n. 2394; 1 ottobre 1936, n. 2502; 12 maggio 1939, numero 1315; 5 ottobre 1939, n. 1644; 11 luglio 1941, n. 848; 18 luglio 1942, n. 928; 24 novembre 1942, n. 1595; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 694 e con decreti del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1948, n. 414; 30 luglio 1950, numero 1269; 31 ottobre 1950, n. 1307; 5 agosto 1951, n. 1311; 27 ottobre 1951, n. 1792; 3 ottobre 1952, numero 4541; 11 marzo 1953, n. 545 e 12 maggio 1953, n. 547; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 41 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola di statistica, presso la Facoltà di economia e commercio, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di statistica Art. 41. - Alla Facoltà di economia e commercio è annessa la scuola di statistica che ha sede presso l'Istituto di statistica della Facoltà di economia e commercio. La scuola è diretta dal direttore dell'istituto suddetto e conferisce il diploma in statistica. Art. 42. - La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma in statistica è di due anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica; di maturità scientifica; di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri. Sono insegnamenti fondamentali: 1. Elementi di matematica. 2. Statistica. 3. Statistica economica - corso elementare. 4. Statistica giudiziaria (semestrale). 5. Statistica sociale (semestrale). 6. Antropometria (semestrale). 7. Statistica sanitaria (semestrale). 8. Sociologia generale e sociologia coloniale. 9. Demografia. 10. Geografia politica ed economica. Sono insegnamenti complementari: 1. Economia politica - corso elementare. 2. Biometria. 3. Antropologia. 4. Nozioni elementari di diritto privato e pubblico. Gli insegnamenti semestrali di "statistica giudiziaria" e di "statistica sociale" e quelli, pure semestrali, di "statistica sanitaria" e di "antropometria" comportano rispettivamente esami unici. L'insegnamento biennale di statistica economica comporta un esame alla fine di ogni anno. Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le altre discipline impartite nella Facoltà di economia e commercio e le discipline impartite in altre Facoltà dell'Ateneo, previa approvazione del preside della Facoltà di economia e commercio. Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due complementari. Art. 43. - Lo studente non può sostenere l'esame di statistica se non abbia superato l'esame di elementi di matematica; non può sostenere gli esami di statistica economica, anche per il primo anno, di statistica giudiziaria e sociale, di statistica sanitaria e di antropometria, di demografia, se non abbia superato l'esame di statistica. L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta, svolta su tema approvato dal professore della materia. L'esame sarà sostenuto dai candidati di fronte ad una commissione composta di sette membri e presieduta dal direttore della scuola di statistica. Art. 44. - Le tasse e soprattasse per la iscrizione e la frequenza ai corsi, e per gli esami di profitto sono pari a quelle stabilite per il primo ed il secondo corso della Facoltà di economia e commercio; i contributi di laboratorio verranno fissati annualmente dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, udita la Facoltà e scuola. Art. 45. L'Istituto di statistica, per le materie di statistica, statistica economica, statistica giudiziaria, statistica sociale, statistica sanitaria, demografia, funziona come seminario ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario. Art. 46. - I diplomati della scuola, che hanno regolarmente seguito almeno per un corso gli insegnamenti di due lingue secondo i programmi della Facoltà di economia e commercio, potranno essere ammessi al terzo corso degli studi della Facoltà stessa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a S. Vincent, addì 14 agosto 1954 EINAUDI MARTINO Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1954 Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 34. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-14;862#art-1

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