Art. 1
In vigore dal 5 dic 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio:
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi commerciale e di pagamento ed agli scambi di Note, conclusi a Roma, fra l'Italia e la Bulgaria, il 1 settembre 1953.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-01;1111#art-1