Art. 1

In vigore dal 5 dic 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio: Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi commerciale e di pagamento ed agli scambi di Note, conclusi a Roma, fra l'Italia e la Bulgaria, il 1 settembre 1953.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-01;1111#art-1

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