Art. 1
In vigore dal 15 ott 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa contro la grandine;
Vista la deliberazione 13 marzo 1954, n. 749, con la quale il Consiglio provinciale di Padova ha chiesto, ai sensi dell'art. 18 della citata legge 9 giugno 1901, n. 211, l'applicazione della legge medesima nel territorio della propria Provincia;
Ritenuta l'opportunità di rafforzare la difesa antigrandine in atto nella predetta Provincia mediante la costituzione di Consorzi obbligatori fra i proprietari interessati;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
La legge 9 giugno 1901, n. 211, 6 resa applicabile nel territorio della provincia di Padova.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 luglio 1954
EINAUDI
SCELBA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 71. - CARLOMAGNO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-07-31;874#art-1