Art. 1

In vigore dal 12 ott 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1169, modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1904; 4 maggio 1942, n. 557; 5 settembre 1942, n. 1120 e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 612; 23 settembre 1949, n. 931; 30 ottobre 1950, numero 1277; 31 ottobre 1950, n. 1311; 18 aprile 1951, n. 934; 30 luglio 1951, n. 1304; 27 ottobre 1951, n. 1680; 19 settembre 1352, n. 4551 e 25 agosto 1953, n. 1117; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli attuali articoli dal n. 252 al n. 254 relativi alla scuola di perfezionamento in dermatologia e stilografia sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di perfezionamento in dermatologia e sifilografia Art. 252. - La scuola ha la durata di due anni. Il numero dei posti messi a concorso è limitato a otto per ogni anno accademico. Le materie d'insegnamento sono: 1° anno: 1) Anatomia e fisiologia della pelle; 2) Patologia generale dermatologica e venereologica; 3) Sierologia, biochimica; 4) Batteriologia e micrologia; 5) Clinica delle malattie cutanee; 6) Clinica delle malattie veneree; 7) Terapia fisica. 2° anno: 1) Clinica delle malattie cutanee; 2) Clinica delle malattie veneree; 3) Terapia medicamentosa; 4) Terapia fisica; 5) Cosmetologia e chirurgia riparatrice; 6) Igiene della cute e profilassi delle malattie cutanee con particolare riguardo alle dermatosi professionali. Art. 253. - Gli esami di profitto sono dati in due gruppi e in due sessioni distinte, uno alla fine del primo e uno alla fine del secondo anno. Gli esami di profitto del primo gruppo comprendono anatomia e fisiologia della pelle; patologia generale dermatologica e venereologica, sierologia, batteriologia e micrologia; oltre ad un colloquio su argomento di clinica dermosifilopatica e un esame clinico di un dermopaziente. Gli esami di profitto del secondo gruppo comprendono: clinica delle malattie cutanee; clinica delle malattie veneree; terapia fisica; terapia medicamentosa; cosmetologia e chirurgia riparatrice; igiene della cute e profilassi delle malattie cutanee con particolare riguardo alle dermatosi professionali; un esame clinico di due pazienti di spettanza dermatologica e venereologica. Art. 254. - L'esame di diploma consisterà nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su tema dato al candidato 24 ore prima della prova. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 luglio 1954 EINAUDI MARTINO Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1954 Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 39. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-07-31;865#art-1

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