Art. 1

In vigore dal 6 ott 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' della legge 23 giugno 1927, n. 1110; Visto l' del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 8; Visto il regio decreto 17 gennaio 1926, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1926, registro n. 2, foglio n. 764, con il quale venne istituita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1949, n. 859, con il quale venne ricostituita la Commissione stessa; Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Michele Cappuccio e del dott. ing. Vito Perrone, collocati a riposo, nonché del prof. ing. Ferruccio Vezzani, deceduto; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: . Il dott. Michele Cappuccio cessa di far parte della Commissione per le funicolari aeree e terrestri. Il dott. ing. Federico Firpo, direttore generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è chiamato a far parte della Commissione stessa.
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