Art. 1
In vigore dal 25 set 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 30 dicembre 1947, n. 1477;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1948, n. 351;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio superiore delle accademie e biblioteche in data 29 ottobre 1953;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
L'Accademia toscana di scienze e lettere "La Colombaria" di Firenze e l'Accademia peloritana di scienze e lettere di Messina sono comprese tra le Accademie e i Corpi scientifici, indicati nell' del decreto Presidenziale 1 marzo 1948, n. 351, aventi diritto ad una rappresentanza nel Consiglio superiore delle accademie e biblioteche a norma dell'art. 19, secondo comma, della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 luglio 1954
EINAUDI
SCELBA - MARTINO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 1. - TEMPESTA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-07-31;820#art-1