Art. 1

In vigore dal 25 set 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 30 dicembre 1947, n. 1477; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1948, n. 351; Vista la deliberazione adottata dal Consiglio superiore delle accademie e biblioteche in data 29 ottobre 1953; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: L'Accademia toscana di scienze e lettere "La Colombaria" di Firenze e l'Accademia peloritana di scienze e lettere di Messina sono comprese tra le Accademie e i Corpi scientifici, indicati nell' del decreto Presidenziale 1 marzo 1948, n. 351, aventi diritto ad una rappresentanza nel Consiglio superiore delle accademie e biblioteche a norma dell'art. 19, secondo comma, della legge 30 dicembre 1947, n. 1477. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 luglio 1954 EINAUDI SCELBA - MARTINO Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1954 Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 1. - TEMPESTA
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