Art. 2
In vigore dal 2 dic 1954
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 ottobre 1953.
Il presente decreto, munito de sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 luglio 1954
EINAUDI
SCELBA - PICCIONI - TREMELLONI - GAVA - VILLABRUNA - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 29. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-07-17;1092#art-2